Estinzione del processo per mancata istanza di fissazione di udienza dopo la sospensione (TAR Lazio n. 13679 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del giudizio, la prosecuzione del processo è subordinata alla presentazione, da parte della parte interessata, dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto idoneo a fare venire meno la causa della sospensione. Il termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 80 e 85 cod. proc. amm., comprensivo dei motivi aggiunti, a prescindere dalla circostanza che tutte le parti costituite abbiano omesso di attivarsi.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’aggiudicazione, disposta in favore della società controinteressata, del lotto n. 1 della procedura di gara indetta dalla stazione appaltante per la fornitura di sistemi di sedute per l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, nonché il successivo provvedimento di esclusione della stessa ricorrente dalla procedura, deducendone l’illegittimità con ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza del 6 marzo 2025, la Sezione, dopo aver respinto l’istanza cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello proposto avverso una precedente sentenza del Tribunale relativa alla medesima procedura, ponendo espressamente a carico delle parti l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto idoneo a fare venire meno la causa della sospensione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio pregiudiziale è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 30 luglio 2025, n. 6281, che ha respinto l’appello, determinando il venir meno della causa che aveva dato luogo alla sospensione. La pubblicazione e la comunicazione della predetta sentenza hanno fatto quindi decorrere il termine perentorio di novanta giorni entro il quale le parti avrebbero dovuto presentare l’istanza di fissazione dell’udienza.
Il Collegio ha rilevato che nessuna delle parti costituite ha presentato l’istanza nei termini, circostanza espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica. L’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. qualifica il termine come perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza determina l’estinzione del processo.
La pronuncia di estinzione è stata estesa all’intero giudizio, comprensivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 80 e 85 cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della natura della pronuncia e della circostanza che nessuna delle parti costituite aveva presentato l’istanza necessaria per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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