Art. 632 c.c. Determinazione di legato per arbitrio altrui
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità.
Funzione della norma
L’art. 632 c.c. disciplina la determinazione del legato rimessa all’arbitrio del terzo o dell’onerato, consentendo un’integrazione limitata della disposizione testamentaria quando la volontà del testatore abbia già posto il legato nei suoi elementi essenziali, senza però ammettere che il terzo o l’onerato diventino autori della disposizione mortis causa (App. Venezia 914/2025).
Il divieto di rimettere al mero arbitrio la determinazione del legato
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo la determinazione dell’oggetto o della quantità del legato: se né l’oggetto né la misura della prestazione risultano in alcun modo dalla volontà del testatore, la scelta del terzo o dell’onerato finirebbe per sostituirsi alla volontà testamentaria stessa, in contrasto con il principio di personalità del testamento.
L’eccezione: i legati remunerativi per servizi resi
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità: in questo caso la legge ammette un’eccezione al principio generale, perché il legato remunerativo trova comunque un ancoraggio oggettivo nei servizi effettivamente resi al testatore, elemento che consente di superare l’assenza di una determinazione esplicita dell’oggetto o della misura.
Errori frequenti
- Ritenere nullo ogni legato che non specifichi espressamente oggetto e quantità. I legati remunerativi per servizi prestati al testatore sono validi anche senza tale specificazione.
- Considerare valido un legato remunerativo privo di qualunque collegamento con servizi effettivamente prestati. L’eccezione opera solo in presenza di un legato riconducibile a servizi resi al testatore, non per qualunque attribuzione indeterminata.
- Confondere la determinazione rimessa al mero arbitrio con l’integrazione della disposizione sulla base di elementi già fissati dal testatore. Solo la prima è vietata; la seconda resta ammissibile.
Cosa fare
Va verificato se l’oggetto o la quantità del legato siano stati rimessi al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo, senza alcun elemento fissato dal testatore.
Va accertato, in presenza di un legato privo di indicazione di oggetto o quantità, se esso sia riconducibile a una finalità remunerativa per servizi effettivamente prestati al testatore, condizione che ne giustifica la validità in via eccezionale.