Donazione a catena e donatario insolvente: chi paga la legittima lesa?
Aggiornato al 18 dicembre 2025 – art. 562 c.c., come modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44
Un genitore fa due donazioni in tempi diversi a due figli diversi. Anni dopo, uno dei due beni donati è andato perso e chi lo ha ricevuto non ha soldi per risarcire. Chi paga la quota di legittima lesa del terzo figlio, rimasto senza nulla? L’art. 562 c.c. risponde a questa domanda, ed è la norma che regola il rischio dell’insolvenza nella cosiddetta donazione a catena.
1. Cosa dice l’art. 562 c.c.
Quando un legittimario agisce in riduzione contro una donazione perché la propria quota è stata lesa, normalmente si rivolge al donatario più recente, cioè a chi ha ricevuto per ultimo. Ma cosa succede se quel donatario non può restituire il bene, e non può nemmeno pagarne l’equivalente in denaro perché è insolvente?
L’art. 562 c.c. stabilisce che, in questi casi, il valore della donazione che non si riesce a recuperare dal donatario insolvente viene semplicemente sottratto dalla massa su cui si calcola la legittima. Restano però intatti i diritti di credito del legittimario, e degli eventuali donatari anteriori che dovessero anticipare la somma al posto suo, nei confronti del donatario insolvente: quel debito non si estingue, resta solo momentaneamente inesigibile.
La norma si applica in tre situazioni: quando il bene donato è perito per colpa del donatario o di chi ha acquistato da lui; quando si verifica uno dei casi dell’art. 561 c.c., primo comma, secondo periodo (l’immobile resta gravato da ipoteche non cancellabili e il donatario deve conguagliare in denaro); oppure quando si applica l’art. 563 c.c., cioè quando il bene è già stato rivenduto a un terzo protetto dalla riforma e il donatario deve al legittimario solo un equivalente in denaro.
2. Perché esiste questa regola
La logica è di ripartizione del rischio. Se il valore perso per insolvenza restasse a carico esclusivo del legittimario, questi si troverebbe a dover assorbire per intero una perdita causata da un terzo, il donatario insolvente, di cui non ha colpa. Se invece restasse per intero a carico dei donatari anteriori, questi pagherebbero un rischio che non hanno creato e su cui non potevano incidere.
La soluzione dell’art. 562 c.c. distribuisce la perdita: il valore non recuperabile viene tolto dal calcolo, riducendo proporzionalmente sia quanto spetta al legittimario sia quanto può essere chiesto ai donatari precedenti. Nessuno dei due sopporta l’intero rischio da solo.
3. Un esempio pratico di donazione a catena
Marco, senza coniuge, ha un solo figlio, Sara. In vita ha fatto due donazioni di pari valore, 90.000 euro ciascuna: nel 2015 alla nipote Giulia, nel 2021 al nipote Luca. Alla sua morte, il patrimonio residuo (relictum) è pari a zero.
La legittima di Sara, unica figlia, è pari alla metà del patrimonio complessivo, dato dal relictum più il valore delle donazioni (donatum): (0 + 180.000) / 2 = 90.000 euro. Per ottenerla, Sara deve agire in riduzione partendo dalla donazione più recente, quella a Luca.
Supponiamo che Luca abbia rivenduto il bene ricevuto e non possa restituirne il valore perché è insolvente. In base all’art. 562 c.c., i 90.000 euro non recuperabili da Luca si sottraggono dalla massa: la legittima di Sara si ricalcola su una massa ridotta, (0 + 90.000) / 2 = 45.000 euro. Sara può allora agire contro Giulia, donataria anteriore, per ottenere questi 45.000 euro, restando comunque creditrice di Luca per la differenza. Se Giulia paga, ha a sua volta diritto di rivalsa verso Luca per quanto ha dovuto anticipare a Sara.
Il meccanismo mostra perché conviene, a chi riceve una donazione sapendo che il donante ha già donato ad altri in precedenza, informarsi sulla solidità patrimoniale dei donatari successivi: la propria posizione di donatario anteriore non è mai completamente al riparo da rivendicazioni.
4. Cosa non copre l’art. 562 c.c.
La norma non si applica se il bene è perito per caso fortuito, cioè senza colpa del donatario: in quel caso il suo valore non entra affatto nel calcolo della legittima, per effetto dei principi generali su cui si fondano gli artt. 556 e 536 c.c., e non serve nemmeno invocare l’art. 562 c.c.
La regola vale anche in caso di deterioramento, non solo di perimento totale: se il deterioramento è imputabile al donatario, il bene si valuta come se fosse integro; se non gli è imputabile, si guarda al suo valore effettivo al momento dell’apertura della successione. Si applica inoltre non solo alle donazioni ma, per estensione, anche agli eredi e ai legatari insolventi.
5. La riforma del 2025 e il regime transitorio
L’art. 562 c.c. è stato modificato dall’art. 44, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, insieme agli artt. 561, 563, 2652 e 2690 c.c. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in poi. Per le successioni aperte prima di quella data, il regime previgente sopravviveva solo se, entro il 18 giugno 2026, era stata notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione: quella finestra transitoria è ormai chiusa, quindi oggi la nuova disciplina si applica nella generalità dei casi concreti.
Cosa cambia in pratica rispetto a prima: la logica di fondo dell’art. 562 c.c., ripartire il rischio dell’insolvenza tra legittimario e donatari anteriori, non è stata toccata dalla riforma. Ciò che è cambiato è il contesto in cui la norma opera: oggi il legittimario ha comunque perso, per effetto del nuovo art. 563 c.c., la possibilità di rivalersi sul terzo che ha comprato in buona fede dal donatario. Questo rende più probabile, non meno, che si verifichi lo scenario dell’art. 562 c.c.: un donatario che ha già rivenduto il bene e non ha liquidità per pagare l’equivalente in denaro.
6. Cosa fare in pratica
Se sei un legittimario e sospetti che il donante abbia fatto più donazioni nel tempo, verifica l’ordine cronologico delle donazioni prima di agire: la riduzione procede sempre dalla più recente. Se il donatario più recente risulta insolvente o ha già rivenduto il bene, valuta con un legale se conviene rivolgersi anche ai donatari anteriori, tenendo conto che la tua quota si ricalcola sulla massa al netto di quanto non recuperabile.
Se hai ricevuto una donazione sapendo che il donante ne aveva già fatte altre in precedenza a favore di terzi, considera che la tua posizione di donatario anteriore non ti mette del tutto al riparo: un’insolvenza sopravvenuta del donatario successivo può comunque farti diventare destinatario di un’azione di riduzione, con diritto di rivalsa verso l’insolvente per quanto pagherai.
Per l’analisi tecnica della norma articolo per articolo si veda il commentario all’art. 562 c.c. Per il quadro generale della riforma applicata all’immobile donato, si veda la guida immobile donato: cosa cambia con la legge 182/2025. Per la differenza tra riduzione e altri strumenti di contestazione, si veda impugnare o revocare una donazione: le differenze.
Fonte normativa: art. 562 c.c., come modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44, comma 1, lett. b), e comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025). Approfondimento tecnico: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 06-2026/C, CNN Notizie n. 32 del 18 febbraio 2026.