Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto provvedimento positivo (TAR Lazio n. 12971 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso favorevole all’interessato. La sopravvenuta adozione del provvedimento positivo rende inutile l’accertamento dell’obbligo di provvedere, non essendo più configurabile alcun interesse concreto e attuale alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio. La pronuncia di improcedibilità è adottata anche in assenza di una formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando esclusivamente l’oggettivo venir meno dell’interesse alla decisione. In ragione dell’esito processuale, le spese di lite possono essere compensate e il difensore della parte privata ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dell’amministrazione soccombente virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva inviato alla Questura di Roma, in data 29.4.2024, un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. A fronte del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, con ricorso notificato il 5.5.2026 e depositato il giorno successivo, ha chiesto al Tribunale amministrativo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta e di ordinare alla Questura di provvedere. Nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente ha comunicato, con nota del 30.6.2026, di aver concluso il procedimento in senso positivo, adottando il provvedimento di rinnovo richiesto.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha rilevato che la comunicazione della Questura del 30.6.2026 documentava la conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente. L’adozione del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’originaria domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, atteso che l’azione avverso il silenzio-inadempimento è finalizzata a ottenere una pronuncia che obblighi l’amministrazione a emanare il provvedimento richiesto e non a sanctione l’inerzia in sé considerata.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, valorizzando la circostanza che l’atto favorevole sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. L’esito in rito ha indotto il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Con separata statuizione, il Collegio ha accolto l’istanza di liquidazione presentata dal difensore della parte privata, riconoscendo il diritto al compenso per il grado di giudizio definito con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. La somma liquidata è stata determinata applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014, in ragione della pronuncia in rito, e l’ulteriore riduzione del 50% disposta dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.