Esclusione da concorso per infortunio in prova fisica è illegittima (TAR Lazio n. 2631 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irragionevole, sproporzionata e in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa la clausola del bando di concorso che sancisce il non superamento della prova di efficienza fisica, con conseguente esclusione del candidato, qualora l’interruzione o la mancata esecuzione dipenda da un infortunio occorso durante la prova stessa. Tale previsione riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile, sacrificando la sua legittima aspettativa in assenza di una ponderazione delle contrapposte esigenze. Il riscontro di un impedimento oggettivo e temporaneo, accertato mediante idonea documentazione medica, integra una ipotesi di forza maggiore che impone all’amministrazione di consentire la ripetizione della prova, in analogia con quanto previsto per gli accertamenti psico-fisici dal medesimo bando.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018. Convocata per le prove fisiche il 5 ottobre 2023, durante l’esecuzione del modulo 2, esercizio C (scavalcamento della parete in legno), ha riportato un infortunio, con prognosi di sette giorni, diagnosticato nello stesso giorno presso il Pronto Soccorso.
All’esito della prova non superata, la Commissione d’esame ha comunicato l’esclusione, poi formalizzata con decreto dirigenziale. La candidata ha impugnato il provvedimento, il verbale e la scheda di valutazione, unitamente all’art. 8 del bando nella parte in cui richiama l’allegato C, che sancisce il non superamento della prova anche in caso di infortunio. L’amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione delle clausole del bando e ha chiesto il rigetto nel merito. In sede cautelare il Tribunale ha riammesso la ricorrente con riserva; riconvocata, ha superato la prova ed è stata giudicata idonea.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di tardività. L’art. 8 del bando, che richiama l’allegato C, è correttamente impugnato insieme al provvedimento di esclusione, perché quella previsione non ha efficacia di per sé escludente: la sua lesività si concretizza solo all’esito dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione. Il ricorso è quindi tempestivo.Nel merito, la clausola è dichiarata illegittima. Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’agire, impone di individuare la soluzione che comporti il minore sacrificio per le legittime aspettative dei partecipanti in stato di accertato temporaneo impedimento.
La Corte richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5188 del 2020, che ha censurato la previsione laddove la stabilizzazione di chi affronta quotidianamente rischi operativi viene condizionata a un evento occasionale e non prevedibile, che non incide sulla valutazione della prestanza fisica e che deve trovare una diversa risposta operativa. Nello stesso senso sono citate le sentenze TAR Lazio n. 1656 del 2021 e TAR Lazio n. 9829 del 2017.
La clausola, per come formulata, produce l’effetto arbitrario di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo, pur accertato da documentazione medica. Le finalità di contingentamento dei tempi non sarebbero frustrate da una sessione di recupero nella stessa procedura, poiché le prove non richiedono la contestuale partecipazione di tutti i concorrenti: il differimento non pregiudica la par condicio né avvantaggia il candidato che recupera.
Quanto al caso concreto, è provato che la ricorrente si è infortunata durante la prova: l’evento, compatibile con il tipo di esercizio non completato, integra una ipotesi di forza maggiore, da cui è derivata l’impossibilità di proseguire. L’amministrazione aveva quindi il dovere di consentire la ripetizione della prova, trattandosi di una temporanea inabilità e non di una inidoneità fisica. Il ricorso è accolto: annullato il provvedimento di esclusione, disposta la definitiva ammissione al prosieguo, la stabilizzazione degli esiti delle prove successive e l’inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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