Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, l’ordinanza cautelare che rimette la questione al merito (TAR Abruzzo n. 82 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti può essere definita senza una pronuncia di accoglimento o rigetto quando le esigenze di tutela del ricorrente risultino adeguatamente soddisfatte dalla fissazione della trattazione del merito in pubblica udienza. In tal caso, la mancata decisione cautelare non consente di individuare una soccombenza, con conseguente compensazione delle spese di lite della fase. L’ordinanza che fissa l’udienza di merito è eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvede a darne comunicazione alle parti.
Il Fatto
Un professore universitario ha impugnato, chiedendone la sospensione, una serie di atti relativi alla procedura di selezione e nomina dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo. Il ricorso è diretto contro i verbali della Commissione di selezione e del Senato Accademico, nonché contro il decreto rettorale di nomina dei componenti dell’organo per il triennio decorrente dal 2 marzo 2026.
La procedura trae origine dall’avviso di selezione interna e dal relativo decreto rettorale emanato il 3 novembre 2025, con cui sono state ammesse le candidature. La Commissione di selezione ha dapprima definito la lista dei candidati e, successivamente, il Senato Accademico ha designato i membri del Consiglio di Amministrazione, procedendo alla predeterminazione dei criteri e all’attribuzione dei punteggi. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’intera procedura, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la fase cautelare potesse essere definita senza una pronuncia nel merito, considerando sufficiente la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del giudizio. La valutazione si inserisce nel quadro dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente al Tribunale di non pronunciarsi sulla domanda cautelare quando la discussione del merito possa avvenire in tempi ravvicinati.
Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato esigenze di tutela diverse da quelle che possono essere soddisfatte da un’esame completo della questione nella sede propria del giudizio di merito. La sollecita fissazione dell’udienza di trattazione, pertanto, rappresenta il mezzo più adeguato per garantire la piena tutela delle ragioni dell’interessato, senza che sussistano i presupposti per una pronuncia anticipata.
Sotto il profilo delle spese di lite, il Collegio ha rilevato che la mancata decisione cautelare non consente di individuare una soccombenza, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. Il provvedimento conclude con la fissazione dell’udienza pubblica di merito e con l’ordine di esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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