Art. 673 c.c. Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Funzione della norma

L’art. 673 c.c. disciplina la sorte del legato quando la cosa legata perisce, e il suo baricentro pratico riguarda soprattutto il legato di specie, cioè il legato reale avente ad oggetto una cosa determinata. La funzione della norma è accertare se il legato perda il proprio oggetto per perimento della cosa, se residui un’utilità ancora trasmissibile al legatario, o se possano sorgere pretese ulteriori contro l’onerato o l’erede onerato.

Il discrimine temporale: perimento prima o dopo l’apertura della successione

Il primo criterio distintivo è temporale. Se la cosa legata perisce interamente durante la vita del testatore, il legato non ha effetto: viene meno l’oggetto della disposizione prima ancora che il legato possa produrre i suoi effetti. Se invece la prestazione diventa impossibile dopo la morte del testatore, per causa non imputabile all’onerato, l’obbligazione di quest’ultimo si estingue: qui il legato era sorto validamente, ma l’obbligo dell’onerato viene meno per sopravvenuta impossibilità della prestazione non a lui riferibile.

Perimento totale, perimento parziale, deterioramento

Oltre al discrimine temporale, va distinto il perimento totale dal perimento parziale, dal deterioramento, dalla trasformazione, dall’alienazione o dalla sottrazione definitiva della cosa. Il perimento parziale non rende di regola irrilevante il legato: se la cosa conserva identità e utilità residua, il legatario può domandare la consegna della parte superstite, fermo restando che l’eventuale risarcimento o la spettanza di una componente sostitutiva sussistono solo se previsti dal titolo testamentario o imputabili a condotta dell’onerato.

Legato di specie e legato di genere: ambiti diversi

L’ambito di applicazione dell’art. 673 c.c. riguarda principalmente la cosa determinata e il legato di specie. Nel legato di genere e nel legato obbligatorio, invece, la perdita di uno specifico esemplare o la mancata presenza del bene nell’asse ereditario non esauriscono di per sé la prestazione dovuta, restando centrale la diversa struttura dell’obbligo dell’onerato: nel legato di genere il legatario ha tipicamente un diritto di credito e non la pretesa alla medesima res individuale, per cui il perimento di un singolo esemplare non estingue l’obbligazione se altri beni della stessa categoria restano disponibili.

Errori frequenti

  • Applicare l’art. 673 c.c. al legato di genere come se si trattasse di legato di specie. Nel legato di genere la perdita di uno specifico esemplare non estingue di per sé l’obbligazione dell’onerato.
  • Ritenere che ogni perimento parziale renda il legato privo di effetto. Se la cosa conserva identità e utilità residua, il legatario può pretendere la consegna della parte superstite.
  • Estinguere l’obbligazione dell’onerato anche quando l’impossibilità della prestazione sia a lui imputabile. L’estinzione ex art. 673 c.c., comma 2, opera solo per causa non imputabile all’onerato.

Cosa fare

Va accertato il momento del perimento della cosa legata, distinguendo se sia avvenuto durante la vita del testatore o dopo l’apertura della successione, poiché le conseguenze giuridiche sono diverse.

Va verificato se il perimento sia totale o parziale e, in quest’ultimo caso, se residui un’utilità della cosa suscettibile di consegna al legatario.

Va accertata l’imputabilità o meno all’onerato della causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, elemento decisivo per l’estinzione dell’obbligazione.

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