Art. 551 c.c. Legato in sostituzione di legittima
Art. 551 c.c. — Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
L’art. 551 c.c. disciplina, nella successione necessaria, l’ipotesi in cui il testatore attribuisca al legittimario un legato in luogo della quota di riserva. È una tecnica satisfattiva alternativa alla partecipazione del legittimario alla successione come erede, con la ratio di “tacitare” il riservatario mediante un’attribuzione a titolo particolare e di evitarne, se il legato è conseguito, l’ingresso nella comunione ereditaria (art. 558 c.c.).
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Se al legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Secondo comma. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. La regola non si applica se il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Terzo comma. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile; se però il suo valore eccede quello della legittima spettante, per l’eccedenza grava sulla disponibile.
Applicazione pratica
Il nucleo dell’alternativa. Il legittimario destinatario di un legato in sostituzione ha due sole strade: rinunciare al legato e chiedere la legittima in via ordinaria, oppure conseguire il legato. Se sceglie il legato, non acquista la qualità di erede e — salvo che il testatore gli abbia espressamente riservato la facoltà — perde il diritto al supplemento anche se il valore del legato è inferiore alla legittima. È una disposizione a titolo particolare che incide sui diritti (le quote) del legittimario: il testatore può disporre a suo beneficio in misura quantitativamente inferiore a quanto gli spetterebbe, e la conseguenza più rilevante è l’esclusione del legatario dalla comunione ereditaria.
Combinato disposto con l’art. 649 c.c. Il legato in sostituzione, come ogni legato, si acquista ipso iure (per il solo effetto della legge) all’apertura della successione, senza necessità di accettazione, salva la facoltà di rinunciare. Se l’accettazione avviene — anche implicitamente — l’acquisto diventa definitivo e preclude la successiva rinuncia.
Preclusione della rinuncia per comportamento concludente. La facoltà di rinunciare al legato è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con quella dismissiva — ad esempio quando il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all’usufruttuario ex art. 981 c.c. Perché operi questa preclusione, però, occorre che il legatario fosse consapevole della disposizione a proprio favore: la piena conoscenza si presume per effetto della pubblicazione del testamento, salva la prova contraria che il notaio abbia omesso di comunicarne l’esistenza (art. 623 c.c.).
Distinzione dal legato in conto di legittima. Perché un legato sia qualificato come sostitutivo, e non semplicemente in conto di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con beni determinati senza chiamarlo all’eredità — intenzione che non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal contenuto complessivo dell’atto. In difetto di tale volontà, il legato si presume in conto di legittima, cioè un’attribuzione da imputare alla quota, con facoltà per il legittimario di trattenerlo e chiedere la differenza. Il legato in sostituzione, invece, esclude il legittimario dalla successione fino a che non abbia rinunciato al legato e ottenuto la legittima mediante l’azione di riduzione: fino a quel momento resta nella condizione del legittimario pretermesso.
Effetti della rinuncia. La rinuncia al legato non lo converte in legato in conto di legittima: per effetto della retroattività della rinuncia, il bene rientra nell’asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fermi restando l’azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la propria quota. Se il legato ha per oggetto beni immobili, la rinuncia richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c., trattandosi di un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del legatario: l’automaticità dell’acquisto del legato non esclude che esso sia sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall’eventuale rinuncia. La facoltà di rinunciare, quando il legato abbia ad oggetto un diritto di usufrutto e il beneficiario muoia prima di accettarlo, si trasmette all’erede del legatario, che diventa titolare iure hereditatis (per successione ereditaria) dell’azione di riduzione.
Rapporto con l’art. 550 c.c. Se il testatore ha disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni (o di una parte eccedente la disponibile), legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario è chiamato all’eredità ab intestato (per successione legittima, in assenza di disposizione testamentaria a suo favore): non ricorre allora un legato tacitativo ai sensi dell’art. 551 c.c. — che presuppone l’istituzione ex asse di altre persone — ma l’ipotesi dell’art. 550, secondo comma, c.c., con la diversa alternativa tra eseguire la disposizione o abbandonare la disponibile.
Rappresentazione e legittimario pretermesso. Ai sensi dell’art. 536, terzo comma, c.c., ai discendenti dei figli del defunto competono gli stessi diritti spettanti ai loro genitori: la quota loro riservata resta pari a quella del legittimario pretermesso anche quando questi abbia rinunciato all’azione di riduzione, nel qual caso la titolarità dell’azione si trasmette al rappresentato, senza alcuna modifica delle quote di riserva.
Profili processuali. L’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo: può essere esercitata anche contro uno solo degli obbligati alla reintegrazione della quota, poiché legittimato passivo è unicamente il titolare della posizione giuridica contestata dall’attore. Quanto alla tempestività, la rinuncia al legato sostitutivo intervenuta nel corso della causa di riduzione non è mai tardiva in senso temporale, potendo utilmente intervenire fino alla spedizione della causa a sentenza — mentre resta irrilevante se il legatario abbia già consumato la facoltà di rinuncia con una precedente accettazione, espressa o implicita.
Il caso particolare del legato di conto corrente. La disposizione testamentaria con cui il testatore lascia a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario specifico al momento della morte è qualificata come legato di specie, perché l’intenzione del testatore è di attribuire il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti su quel conto in un dato momento, non un generico ammontare di denaro. Se invece il legato ha ad oggetto somme di denaro senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come legato di genere, con conseguente applicazione dell’art. 653 c.c.
Giurisprudenza
Qualificazione: legato sostitutivo o legato in conto di legittima
Problema: quale criterio distingua il legato in sostituzione di legittima dal legato in conto di legittima, con conseguenze opposte su facoltà di supplemento e qualità di erede.
Principio: secondo Trib. Piacenza 63/2025 (richiamando Cass. 824/2014 e Cass. 18583/2011) e Cass. 27784/2025 (richiamando Cass. 5232/1998), occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con beni determinati senza chiamarlo all’eredità; in mancanza di formule sacramentali, tale intenzione si desume dal contenuto complessivo dell’atto attraverso l’indagine interpretativa.
«Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto attraverso l’opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima» (Cass. 824/2014; Cass. 18583/2011, citate in Trib. Piacenza 63/2025).
Conseguenza pratica: in assenza di una manifestazione certa e univoca dell’intento sostitutivo, il legato si presume in conto di legittima, con facoltà per il legittimario di trattenerlo e chiedere la sola differenza; solo se il testatore intendeva esaurire con quel bene le ragioni ereditarie del legittimario si applica la disciplina, più rigorosa, dell’art. 551 c.c.
Rinuncia al legato: preclusione, forma e trasmissibilità
Problema: in quali casi la facoltà di rinunciare al legato sostitutivo sia preclusa, e quale forma debba assumere la rinuncia quando il legato abbia ad oggetto beni immobili.
Principio: secondo Trib. Foggia 480/2025, la facoltà di rinuncia è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, incompatibili con la volontà dismissiva; la Cassazione a Sezioni Unite ha inoltre chiarito che la rinuncia relativa a beni immobili richiede la forma scritta.
«La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell’art. 649 c.c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all’usufruttuario a norma dell’art. 981 c.c.» (Cass. 20711/2013, citata in Trib. Foggia 480/2025).
«In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario» (Cass. SS.UU. 7098/2011, citata in Trib. Foggia 480/2025).
Conseguenza pratica: prima di consigliare la rinuncia occorre verificare che il legatario non abbia già tenuto comportamenti concludenti incompatibili con essa; se il legato riguarda immobili, la rinuncia va necessariamente formalizzata per iscritto, pena l’inefficacia della scelta.
Effetti della rinuncia e posizione del legittimario
Problema: quale sia la posizione del legittimario dopo la rinuncia al legato sostitutivo, e se questa converta il legato in un legato in conto di legittima.
Principio: secondo Cass. 9734/2025 e Cass. 32593/2025, la rinuncia non converte il legato in conto di legittima: per effetto retroattivo, il bene rientra nell’asse e il legittimario si trova nella medesima posizione dell’erede pretermesso, senza accesso alla comunione ereditaria fino all’esito vittorioso dell’azione di riduzione.
«Il legittimario che preferisca rinunziare al legato viene, dunque, a trovarsi nella medesima situazione di quello pretermesso dallo stesso testatore, la cui volontà era diretta a garantirgli il legato e non già la quota dell’eredità, sicché, venuta meno la disposizione a titolo particolare, il legittimario non è altro che un erede necessario pretermesso e come tale non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere esperito e vinto l’azione di riduzione, dato che fino a tale momento restano valide le disposizioni che violano i diritti correlati alle quote di riserva» (Cass. 32593/2025, richiamando Cass. 2586/1975).
Conseguenza pratica: la rinuncia al legato non è, di per sé, sufficiente a garantire al legittimario l’ingresso nella comunione ereditaria: occorre il buon esito dell’azione di riduzione, che resta il passaggio obbligato per superare le disposizioni testamentarie lesive.
Rapporto con l’art. 550 c.c. e con la rappresentazione
Problema: come distinguere l’ipotesi del legato sostitutivo ex art. 551 c.c. da quella dell’art. 550 c.c., quando il testatore ha disposto dell’usufrutto universale a favore del legittimario e della nuda proprietà a favore di un estraneo.
Principio: secondo Cass. 33011/2023, richiamando Cass. 28962/2023, in tale ipotesi il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato all’eredità ab intestato: non ricorre quindi un legato tacitativo ex art. 551 c.c. (che presuppone l’istituzione ex asse di altre persone), ma l’ipotesi dell’art. 550, secondo comma, c.c.
Conseguenza pratica: la qualificazione corretta della fattispecie determina alternative diverse per il legittimario — eseguire la disposizione o abbandonare la disponibile (art. 550 c.c.), oppure rinunciare al legato e chiedere la legittima (art. 551 c.c.) — con effetti pratici non sovrapponibili.
Profili processuali dell’azione di riduzione
Problema: se l’azione di riduzione richieda il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi, ed entro quali limiti temporali la rinuncia al legato possa intervenire nel corso del giudizio.
Principio: secondo Trib. Torino 3600/2025, l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, potendo essere esercitata contro uno solo degli obbligati; la rinuncia al legato sostitutivo intervenuta nel corso della causa di riduzione non è mai tardiva in senso temporale, purché anteriore alla spedizione della causa a sentenza e non preceduta da un’accettazione, espressa o implicita, che ne abbia già consumato la facoltà.
«In tema di tutela dei diritti dei legittimari, nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario» (Cass. 27770/2011; Cass. 32197/2021, citate in Trib. Torino 3600/2025).
Conseguenza pratica: il legittimario che agisca in riduzione non deve necessariamente convenire in giudizio tutti i coeredi o beneficiari, ma può indirizzare l’azione contro il singolo obbligato; la rinuncia al legato può essere ancora utilmente esercitata anche a giudizio già avviato, purché non tardivamente rispetto alla sentenza e in assenza di una precedente accettazione preclusiva.
Errori frequenti
- Qualificare come legato in sostituzione di legittima un’attribuzione per cui non risulti un’intenzione certa e univoca del testatore di escludere il legittimario dall’eredità: in caso di dubbio, il legato si presume in conto di legittima.
- Ritenere che il legatario possa sempre rinunciare al legato: la facoltà è preclusa se ha già compiuto atti di esercizio del diritto incompatibili con la rinuncia.
- Rinunciare oralmente a un legato avente ad oggetto beni immobili: la forma scritta è richiesta a pena di inefficacia.
- Credere che la rinuncia al legato sostitutivo attribuisca automaticamente l’accesso alla comunione ereditaria: occorre il buon esito dell’azione di riduzione.
- Confondere l’ipotesi dell’art. 551 c.c. con quella dell’art. 550 c.c. quando il legittimario, in realtà, è chiamato all’eredità ab intestato.
- Ritenere necessario il litisconsorzio di tutti i coeredi nell’azione di riduzione: non lo è.
Collegamenti
Art. 550 c.c. (lascito eccedente la disponibile), art. 536 c.c. (legittimari e rappresentazione), art. 558 c.c. (comunione ereditaria), art. 564 c.c. (imputazione ai fini della riduzione), art. 649 c.c. (acquisto del legato), art. 1350 c.c. (atti che devono farsi per iscritto), art. 653 c.c. (legato di genere), art. 981 c.c. (diritti dell’usufruttuario), art. 623 c.c. (pubblicazione del testamento).
L’art. 551 c.c. costruisce un meccanismo di alternativa secca: il legittimario che accetta il legato sostitutivo rinuncia, con ciò, alla propria qualità di erede e a ogni pretesa di supplemento; chi invece rinuncia al legato torna nella condizione dell’erede pretermesso, con l’onere di agire e vincere in riduzione per accedere alla comunione ereditaria. È un istituto che premia la chiarezza della volontà testamentaria e penalizza l’ambiguità, spostando sull’interprete l’onere di ricostruire, caso per caso, se il testatore volesse davvero “tacitare” il legittimario o soltanto anticipargli una parte della sua quota.
Nota della Redazione
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