Art. 487 c.c. Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
L’art. 487 c.c. occupa una posizione speculare a quella dell’art. 485 c.c.: se quest’ultimo governa la posizione del chiamato che già detenga materialmente i beni ereditari, l’art. 487 c.c. disegna il regime applicabile a colui che non versi in tale condizione. La norma costituisce, sul piano sistematico, il completamento del modello operativo dell’accettazione con beneficio d’inventario delineato dall’art. 484 c.c., configurando quello che la dottrina suole definire come il regime “ordinario” o “non accelerato” dell’istituto.
Cosa prevede l’articolo 487 c.c.
Il primo comma consente al chiamato non possessore di dichiarare l’accettazione con beneficio d’inventario in qualsiasi momento, purché il diritto di accettare non sia ancora prescritto. Il secondo comma impone, una volta resa la dichiarazione, di compiere l’inventario entro tre mesi, salva proroga concessa dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485 c.c.: in mancanza, il chiamato è considerato erede puro e semplice. Il terzo comma disciplina il percorso inverso: se l’inventario è stato compiuto senza una previa dichiarazione di accettazione, questa deve seguire entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario, pena la perdita del diritto di accettare l’eredità.
Applicazione pratica
Perché il chiamato non possessore ha più tempo
Il chiamato che gestisca di fatto il patrimonio del de cuius non può restare in una posizione giuridicamente ambigua per un tempo indeterminato: la legge lo costringe a decidersi rapidamente, pena l’acquisto ex lege della qualità di erede puro e semplice. Nulla di tutto ciò vale per il chiamato non possessore: non ha la disponibilità dei beni, non può occultarli, non li gestisce e non crea alcun pericolo immediato per i creditori. L’ordinamento può dunque concedergli un maggiore spatium deliberandi (tempo per decidere), permettendogli di valutare con ponderazione la consistenza dell’asse ereditario prima di decidere se accettare o rinunziare.
Il termine di dieci anni e l’actio interrogatoria come contrappeso
Il chiamato non possessore può restare nell’attesa per tutto il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare (art. 480 c.c.), senza che il solo decorso del tempo produca effetti acquisitivi automatici. Solo quando il chiamato decida di avviare la procedura di accettazione beneficiata entrano in gioco i termini e le decadenze specificamente previsti dall’art. 487 c.c., che assumono carattere di veri e propri adempimenti costitutivi del beneficio. Fuori dal possesso, il chiamato è titolare del diritto di accettare l’eredità — con o senza beneficio d’inventario — per tutto il periodo di dieci anni decorrente dall’apertura della successione. Tale termine è di prescrizione e non di decadenza, il che ne consente l’interruzione da parte del chiamato stesso mediante un atto idoneo a manifestare la volontà di esercitare il diritto. Questo regime di ampia tolleranza temporale può tuttavia essere compresso per iniziativa dei terzi interessati attraverso lo strumento dell’actio interrogatoria previsto dall’art. 481 c.c.
Giurisprudenza: la struttura dei tre passaggi e l’onere della prova
I tre passaggi della procedura secondo la giurisprudenza
Problema: come si articolano, in concreto, i tre adempimenti previsti dall’art. 487 c.c. per il chiamato non possessore.
Principio:
Ai sensi dell’art. 487 c.c., il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari: può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto; quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione e, in mancanza, è considerato erede puro e semplice; quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, deve fare tale dichiarazione nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario e, in mancanza, perde il diritto di accettare l’eredità (App. Roma 1177/2025).
Conseguenza pratica: il chiamato non possessore ha due strade equivalenti — dichiarare prima e fare l’inventario dopo, oppure fare l’inventario prima e dichiarare dopo — ma su entrambe pesano termini stringenti (tre mesi o quaranta giorni) una volta che la procedura è stata avviata.
L’onere di provare la tempestività dell’inventario spetta all’erede
Problema: chi deve dimostrare che l’inventario è stato formato nei termini di legge — l’erede che invoca il beneficio, o il creditore che contesta la responsabilità limitata.
Principio:
«Sul piano probatorio, in caso di eredità beneficiata, spetta all’erede provare la tempestiva formazione dell’inventario e non al creditore — che intenda far valere la responsabilità ultra vires del primo — il ritardo o l’omissione dell’adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio» (v. Cass. 16514/2015; Cass. 11030/2003; così Trib. Parma 357/2025).
Conseguenza pratica: l’erede che vuole conservare la limitazione di responsabilità deve essere pronto a documentare, in giudizio, che l’inventario è stato compiuto entro i termini di legge: non è il creditore a dover dimostrare il contrario.
Aderire all’inventario altrui non equivale ad averlo promosso
Problema: se la decadenza dell’art. 487, ultimo comma, c.c. operi anche contro il chiamato che si sia limitato a partecipare all’inventario promosso da altri coeredi, senza averlo iniziato in prima persona.
Principio:
Va esclusa «l’operatività della decadenza, sul presupposto che essa opera solo nei confronti di chi “abbia fatto l’inventario” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 487, ult. co., c.c., dunque abbia sostanzialmente promosso l’inventario, e non anche nei confronti di chi ha aderito all’istanza di inventario depositata da altri chiamati all’eredità» (Cass. 1482/1964). La mera partecipazione alle operazioni di inventario non può in alcun modo essere equiparata all’iniziativa di chi, proponendo con ricorso l’istanza ex art. 769 c.p.c., abbia effettivamente fatto l’inventario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 487 c.c. (App. Roma 1177/2025).
Conseguenza pratica: un chiamato che si limiti ad aderire all’istanza di inventario presentata da un altro coerede non fa scattare, a proprio carico, il termine di quaranta giorni per dichiarare l’accettazione: quel termine vale solo per chi ha personalmente promosso l’inventario.
Errori frequenti
- Ritenere che il chiamato non possessore debba decidersi rapidamente come quello in possesso. Dispone invece dell’intero termine decennale di prescrizione, salvo actio interrogatoria promossa da terzi.
- Dimenticare i termini una volta avviata la procedura. Se il chiamato dichiara di accettare, ha tre mesi per l’inventario; se fa prima l’inventario, ha quaranta giorni per dichiarare.
- Credere che sia il creditore a dover provare il ritardo nell’inventario. L’onere della prova sulla tempestività grava sull’erede che invoca il beneficio.
- Confondere la partecipazione all’inventario promosso da altri coeredi con l’averlo promosso personalmente. Solo chi ha effettivamente avviato l’inventario è soggetto al termine di decadenza dei quaranta giorni.
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- Art. 481 c.c. — Fissazione di un termine per l’accettazione
- Art. 484 c.c. — Accettazione col beneficio d’inventario
- Art. 485 c.c. — Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato non possessore gode di un tempo ben più ampio per decidere, ma questa libertà si esaurisce nel momento in cui avvia concretamente la procedura di accettazione beneficiata: da lì in poi, i termini diventano stringenti e il loro rispetto va documentato con cura, perché è l’erede a dover provare di averli osservati.
Nota della Redazione
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