Art. 681 c.c. Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Funzione della norma

La norma prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento possa essere a sua volta revocata e che, in tal caso, rivivano le disposizioni revocate. Le forme richieste sono le medesime previste dall’art. 680 c.c. per la revoca espressa: nuovo testamento, oppure atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con dichiarazione personale del testatore.

Le tre figure da tenere distinte

Sul piano concettuale, occorre distinguere tra tre figure: la revoca della disposizione testamentaria, che elimina l’efficacia di una disposizione precedente; la revoca della revoca, che elimina l’effetto del precedente atto revocatorio, facendo rivivere la disposizione originaria; e la nuova disposizione testamentaria autonoma, che non fa rivivere la disposizione originaria, ma introduce un nuovo assetto di volontà, pur eventualmente coincidente nel contenuto pratico con quello anteriore.

L’effetto di reviviscenza

La revoca della revoca produce, quale effetto tipico, la reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate: il testatore, revocando l’atto di revoca, non deve riformulare da capo la disposizione che intende ripristinare, poiché questa torna automaticamente efficace nei termini in cui era stata originariamente redatta.

Errori frequenti

  • Ritenere che la revoca della revoca richieda la riformulazione integrale della disposizione originaria. La disposizione originaria rivive automaticamente, senza necessità di essere riscritta.
  • Confondere la revoca della revoca con una nuova disposizione testamentaria autonoma di contenuto simile. Solo la prima fa rivivere la disposizione originaria in quanto tale; la seconda introduce un nuovo assetto di volontà.

Cosa fare

Va verificato che la revoca della revoca sia stata resa nelle forme richieste dall’art. 680 c.c., con dichiarazione personale del testatore.

Va distinta, nell’interpretazione dell’atto, la volontà di far rivivere la disposizione originaria dalla volontà di introdurre una nuova e autonoma disposizione testamentaria.

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