Art. 717 c.c. Sospensione della divisione per ordine del giudice
L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
Funzione della norma
L’art. 717 c.c. opera come norma eccezionale di temperamento rispetto alla regola generale posta dall’art. 713 c.c., secondo cui i coeredi possono sempre domandare la divisione. Si inserisce accanto ai casi legali d’impedimento previsti dall’art. 715 c.c., ma se ne distingue nettamente, perché non presuppone un’incertezza soggettiva sulla platea dei chiamati o delle quote, bensì un giudizio prognostico di dannosità economica dell’immediata divisione per il patrimonio ereditario. Il suo carattere è dunque temporaneo, prudenziale e derogatorio rispetto alla tendenziale divisibilità della comunione ereditaria, in coerenza sistematica anche con la regola generale dello scioglimento della comunione di cui all’art. 1111 c.c., che consente una dilazione giudiziale quando l’immediato scioglimento possa pregiudicare gli interessi degli altri.
La ratio: differimento, non soppressione del diritto
La ratio della norma è evitare che l’esercizio immediato del diritto potestativo alla divisione, pur normalmente pieno e insopprimibile, si traduca in un depauperamento dell’asse o in un sacrificio economicamente irragionevole per i condividenti. L’art. 717 c.c. non elimina il diritto alla divisione, ma ne differisce l’attuazione quando la sua immediata esecuzione possa arrecare un notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Proprio in questo sta la differenza rispetto all’art. 715 c.c., che contempla impedimenti legali legati alla non ancora stabilizzata identificazione degli aventi diritto, mentre l’art. 717 c.c. interviene su un piano oggettivo di tutela del valore e della consistenza economica dei beni ereditari.
I presupposti e i limiti della sospensione
La sospensione può essere disposta solo su istanza di uno dei coeredi, non d’ufficio, e presuppone la dimostrazione di un notevole pregiudizio che l’immediata esecuzione della divisione recherebbe al patrimonio ereditario: non è quindi sufficiente un generico disagio o inconveniente, ma occorre un pregiudizio economicamente apprezzabile. La durata della sospensione è limitata nel massimo a cinque anni, a conferma della natura temporanea e non definitiva della misura.
Errori frequenti
- Ritenere che la sospensione possa essere disposta d’ufficio o su richiesta di soggetti diversi dai coeredi. La norma richiede l’istanza di uno dei coeredi.
- Confondere la sospensione ex art. 717 c.c. con gli impedimenti legali dell’art. 715 c.c. La prima si fonda su un giudizio di dannosità economica dell’immediata divisione; i secondi su un’incertezza soggettiva sulla composizione della successione.
- Ritenere la sospensione priva di limiti temporali. La sua durata non può eccedere i cinque anni.
Cosa fare
Va dimostrato, a sostegno dell’istanza di sospensione, il notevole pregiudizio economico che l’immediata divisione recherebbe al patrimonio ereditario.
Va tenuto presente il limite massimo di cinque anni entro cui la sospensione giudiziale della divisione può essere disposta.