Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede.

L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

Funzione della norma

L’art. 715 c.c. si colloca immediatamente dopo la regola dell’art. 713 c.c., che riconosce ai coeredi la facoltà di domandare sempre la divisione, e dopo l’art. 714 c.c., che esclude che il godimento separato di parte dei beni impedisca, di per sé, lo scioglimento della comunione. In questo contesto, l’art. 715 c.c. rappresenta una deroga funzionale e prudenziale alla regola della divisibilità, perché interviene quando la composizione soggettiva della successione non è ancora definitivamente stabilizzata e la divisione rischierebbe di formarsi senza tutti i possibili partecipi o senza quote ormai certe.

Il concepito tra i chiamati

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della sua nascita: la ratio è evitare che l’assetto divisionale si consolidi senza tener conto di un soggetto la cui esistenza e la cui partecipazione all’eredità sono già in atto, sia pure non ancora manifestate con la nascita.

La pendenza di giudizi sulla filiazione o di procedure di riconoscimento

Parimenti, la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole, sarebbe chiamato a succedere, né durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dall’art. 252, quarto comma, c.c., o per il riconoscimento dell’ente istituito erede: in tutti questi casi, l’incertezza sulla composizione soggettiva della successione impone di attendere l’esito del procedimento prima di procedere alla divisione.

L’autorizzazione giudiziale con cautele

L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione anche in presenza di questi impedimenti, fissando le opportune cautele: la regola di sospensione non è quindi assoluta, ma recede di fronte a una valutazione giudiziale che contemperi l’esigenza di attendere la definizione della composizione soggettiva con l’interesse dei coeredi già certi a procedere alla divisione, purché siano adottate misure idonee a tutelare la posizione del soggetto la cui partecipazione è ancora incerta.

I nascituri non concepiti

La medesima disciplina si applica quando tra i chiamati alla successione vi siano nascituri non concepiti. Se questi ultimi sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri: la norma consente così, anche in presenza di un’incertezza ancora più radicale rispetto al concepito già esistente, di sbloccare la divisione senza pregiudicare l’eventuale futura partecipazione dei nascituri.

Errori frequenti

  • Procedere alla divisione senza tener conto della presenza di un concepito tra i chiamati alla successione. La divisione non può aver luogo prima della sua nascita, salva autorizzazione giudiziale con cautele.
  • Ignorare la pendenza di un giudizio sulla filiazione o di una procedura di riconoscimento rilevante ai fini della successione. Tali situazioni impediscono la divisione fino alla loro definizione, salvo autorizzazione giudiziale.
  • Ritenere che la presenza di nascituri non concepiti, istituiti senza determinazione di quote, impedisca in modo assoluto la divisione. L’autorità giudiziaria può comunque attribuire i beni agli altri coeredi, con le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

Cosa fare

Va verificata, prima di procedere alla divisione, l’eventuale presenza tra i chiamati di un concepito, di nascituri non concepiti, o la pendenza di giudizi sulla filiazione o di procedure di riconoscimento rilevanti per la successione.

Va valutata, in presenza di tali situazioni, la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a procedere comunque alla divisione, con le cautele necessarie a tutelare la posizione dei soggetti la cui partecipazione resta incerta.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *