Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Funzione della norma

L’art. 718 c.c. si colloca nel nucleo della disciplina della divisione ereditaria come norma di principio sulla conformazione della porzione spettante al coerede, in stretto collegamento con il diritto di ciascun coerede di domandare la divisione (art. 713 c.c.) e con le regole sulla formazione delle porzioni (art. 727 c.c.), sui conguagli (art. 728 c.c.) e sugli immobili non divisibili (art. 720 c.c.).

La ratio della norma è impedire che lo scioglimento della comunione ereditaria si traduca, come regola, in una mera liquidazione per equivalente: la legge riconosce al coerede il diritto di conseguire beni dell’asse, mobili e immobili, e non soltanto denaro, preservando così la parità sostanziale tra condividenti e la continuità materiale tra quota ideale e porzione concreta.

Il diritto in natura per categorie di beni, non per singola entità

Il diritto dei condividenti a ricevere una porzione in natura non deve tradursi necessariamente in un frazionamento di ciascuna entità immobiliare, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, secondo una divisione per genere. Ne consegue che, qualora determinati beni immobili, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di uno dei condividenti in modo che le altre quote possano formarsi con i restanti immobili, la ripartizione quantitativa o qualitativa dei vari cespiti resta rispettata, nel rispetto del valore di ciascuna quota, a prescindere dalla questione della divisibilità del singolo bene (Cass. 8286/2019).

Il limite della non comoda divisibilità

Il diritto alla porzione in natura trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., nei casi di indivisibilità dei beni e in ogni ipotesi in cui essi risultino non comodamente divisibili, in base a un accertamento riservato all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa.

«La non comoda divisibilità può derivare allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (Cass. 21612/2021). L’accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun condividente un’entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell’intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente (Cass. 27040/2024).» (Trib. Padova 468/2025)

L’irrilevanza della regolarità urbanistica ai fini della divisibilità

La divisione giudiziale di un compendio ereditario non è subordinata al conseguimento, da parte dei condividenti, del titolo di regolarizzazione urbanistica (Cass. 2700/2019, che richiama Cass. 20041/2016): profili di irregolarità urbanistica possono incidere sulla praticabilità della divisione reale del singolo bene, ma non costituiscono di per sé condizione preliminare per procedere alla divisione.

Il momento di valutazione dei beni

Secondo l’orientamento consolidato, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione, che coincide, nella divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi fare riferimento a una stima non troppo distante dalla decisione, purché si accerti che non sia intervenuto un mutamento di valore tale da rendere necessario un adeguamento; l’onere di allegare ragioni di significativo mutamento del valore medio tempore incombe su chi sollecita la rivalutazione (Cass. 29733/2017; Cass. 21632/2010).

L’onere della prova della comproprietà

Il giudizio di divisione rientra nella nozione di giudizio petitorio, avendo per fondamento il diritto di comproprietà o la titolarità di un diritto reale sulla cosa comune, e comporta, come necessario antecedente logico del provvedimento conclusivo, l’accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (Cass. 6202/1982): sulle parti grava quindi l’onere di fornire la prova della comproprietà o contitolarità. Tale prova non può essere fornita con la sola produzione di certificazioni catastali, né invocando la non contestazione, quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per cui la legge impone la forma scritta ad substantiam: in questi casi l’osservanza della forma non è prescritta ai soli fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto, che può quindi essere provato solo per via documentale (Cass. 22538/2022; Trib. Latina 682/2025).

Errori frequenti

  • Pretendere il frazionamento di ogni singola entità immobiliare per rispettare il diritto alla quota in natura. È sufficiente una proporzionale divisione dei beni per categorie, nel rispetto del valore di ciascuna quota.
  • Ritenere la divisione subordinata alla previa regolarizzazione urbanistica dei beni. Tale regolarizzazione non costituisce condizione della divisibilità giudiziale.
  • Fondare la prova della comproprietà sulla sola produzione di certificati catastali o sulla non contestazione della controparte. Quando il diritto richiede la forma scritta ad substantiam, la prova può essere fornita solo per via documentale.

Cosa fare

Va verificato se i beni della massa consentano una ripartizione proporzionale per categorie, prima di ipotizzare il frazionamento delle singole entità immobiliari.

Va accertata, con adeguata documentazione, l’effettiva comproprietà o contitolarità dei beni oggetto di divisione, senza fare affidamento sulla sola non contestazione o su certificazioni catastali.

Va individuato correttamente il momento rilevante per la stima dei beni, di regola coincidente con la data di proposizione della domanda di divisione, salva prova di un significativo mutamento di valore medio tempore.

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