Art. 757 c.c. Diritto dell’erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Funzione della norma

L’art. 757 c.c. apre il Capo IV del Titolo IV del Libro II, dedicato agli effetti della divisione e alla garanzia delle quote, subito dopo la sequenza normativa relativa a stima, formazione delle porzioni, conguagli e assegnazione: la disposizione va quindi letta come norma sugli effetti della divisione ereditaria, non come regola generale sulla comunione o sul solo processo divisorio. La funzione pratica della norma è stabilire che cosa produca la divisione sulla titolarità dei beni attribuiti ai singoli coeredi: ogni condividente è considerato successore solo nei beni compresi nella propria quota, ed è considerato come se non avesse mai avuto diritto sugli altri beni ereditari assegnati agli altri condividenti.

Operativamente, la norma risolve il problema della ricostruzione della titolarità post-divisione, perché consente di leggere l’assegnazione come effetto retroattivo tipico della divisione ereditaria, distinto dalla natura dell’atto divisorio o della sentenza che concretamente scioglie la comunione (Cass. 5853/2025).

I presupposti applicativi

I presupposti applicativi sono: esistenza di una comunione ereditaria, qualità di coerede, intervenuta divisione e attribuzione di beni determinati a ciascun condividente; solo a quel punto opera l’effetto legale per cui il coerede è considerato titolare esclusivo, sin dall’apertura della successione, dei beni compresi nella porzione che gli è stata assegnata. La norma non attribuisce a ciascun coerede una quota sui singoli beni, ma collega la quota ereditaria astratta all’apporzionamento concretamente realizzato: la divisione converte la partecipazione ideale sull’universalità o sui beni comuni in titolarità esclusiva sui beni assegnati.

Effetti sulla circolazione dei beni e sulla pubblicità immobiliare

Il rilievo pratico della norma è massimo nella circolazione dei beni assegnati, nella qualificazione del titolo dell’assegnatario, nella tutela dei terzi e nella pubblicità immobiliare, perché la retroattività successoria non elimina la necessità della trascrizione né supera le regole sulla priorità delle formalità.

Frutti civili nella comunione ereditaria e principio della dichiaratività della divisione

«In tema di comunione, l’art. 1102 c.c. consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Diverso regime rispetto all’uso della cosa comune vale per i frutti naturali, che entrano a far parte della comunione e si ripartiscono tra i partecipanti pro quota, e per i frutti civili, soggetti alla regola della divisione ipso iure, ma nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all’art. 757 c.c.» (Cass. 18548/2022, richiamata da Trib. Matera 139/2025)

Un coerede che, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale con la cosa non escluda gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. La sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente trova attuazione in sede di divisione e di resa dei conti, insieme alle spese necessarie od utili anticipate dal comunista per la conservazione o il miglioramento del bene comune.

Errori frequenti

  • Ritenere che, prima della divisione, ciascun coerede sia titolare di una quota su ciascun bene ereditario. Solo con la divisione la partecipazione ideale si converte in titolarità esclusiva sui beni assegnati, con effetto dichiarativo retroattivo all’apertura della successione.
  • Trascurare l’onere di trascrizione dei beni immobili assegnati in divisione. La retroattività dell’effetto successorio non supera le regole sulla priorità delle formalità di pubblicità immobiliare.
  • Considerare automaticamente dannoso l’uso esclusivo del bene comune da parte di un coerede. È necessario provare che tale uso abbia ecceduto i limiti dell’art. 1102 c.c. e abbia prodotto un vantaggio patrimoniale a scapito degli altri comproprietari.

Cosa fare

Va verificata l’esistenza di una divisione efficace, con attribuzione di beni determinati a ciascun condividente, presupposto per l’operatività dell’effetto dichiarativo dell’art. 757 c.c.

Va curata la trascrizione dei beni immobili assegnati in divisione, per garantire l’opponibilità ai terzi della titolarità esclusiva conseguita dal coerede.

Va distinta, nella liquidazione dei frutti tratti dal bene goduto individualmente da un coerede prima della divisione, l’ipotesi di uso legittimo nei limiti dell’art. 1102 c.c. da quella di sottrazione o impedimento assoluto delle facoltà dominicali degli altri comproprietari.

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