Art. 758 c.c. Garanzia tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

Funzione della norma

L’art. 758 c.c. si colloca nel Capo IV del Titolo IV del Libro II, immediatamente dopo l’art. 757 c.c.: questa collocazione sistematica mostra che la garanzia reciproca tra coeredi presuppone una divisione già compiuta e un apporzionamento già realizzato, perché solo dopo che ciascun coerede è reputato successore esclusivo dei beni compresi nella propria quota può porsi il problema della tutela del condividente che subisca molestie o evizione sul bene assegnato.

In tale assetto, la funzione della norma non è introdurre una generica responsabilità risarcitoria tra condividenti, ma conservare l’equilibrio proporzionale della divisione quando il bene attribuito a un coerede si riveli giuridicamente inciso da un diritto di terzi fondato su causa anteriore alla divisione, così da evitare che il pregiudizio resti concentrato sul solo assegnatario e alteri il risultato perequativo dell’operazione divisoria.

Applicabilità alla divisione contrattuale e a quella giudiziale

La norma rileva tanto nella divisione contrattuale quanto in quella giudiziale, perché in entrambi i casi ciò che conta è l’esistenza di un’attribuzione divisionale definitiva di beni determinati a singoli coeredi, non il titolo formale in sé considerato.

I due limiti: clausola di esclusione e colpa del coerede evitto

La garanzia non opera in due ipotesi: quando è stata espressamente esclusa con clausola nell’atto di divisione, oppure quando il coerede subisce l’evizione per propria colpa. In entrambi i casi il legislatore ritiene che il pregiudizio non debba essere redistribuito tra gli altri condividenti, perché o è stato volontariamente accettato dal solo assegnatario, oppure dipende da un comportamento a lui imputabile.

Errori frequenti

  • Ritenere operante la garanzia anche per molestie o evizioni derivanti da causa sopravvenuta dopo la divisione. La garanzia copre solo il pregiudizio riconducibile a una causa anteriore alla divisione stessa.
  • Trascurare l’incidenza della clausola di esclusione della garanzia inserita nell’atto divisorio. Tale clausola, se espressa, elimina l’obbligo di garanzia reciproca.
  • Applicare la garanzia quando l’evizione dipenda da colpa dello stesso coerede assegnatario. In tal caso il pregiudizio resta a suo esclusivo carico.

Cosa fare

Va accertato se la causa della molestia o dell’evizione subita dal coerede assegnatario sia anteriore o successiva alla divisione, presupposto per l’operatività della garanzia.

Va verificata l’eventuale presenza, nell’atto di divisione, di una clausola espressa di esclusione della garanzia tra coeredi.

Va escluso il diritto alla garanzia quando l’evizione sia dipesa da colpa dello stesso coerede che l’ha subita.

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