Art. 809 c.c. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

Funzione della norma

L’art. 809 c.c. si pone come fondamentale norma di chiusura del Titolo V sulle donazioni. Esso funge da raccordo sistematico tra il contratto tipico di donazione, caratterizzato dal rigore formale, e le molteplici figure atipiche o indirette attraverso le quali è possibile realizzare un depauperamento del disponente con correlativo arricchimento del beneficiario, per spirito di liberalità. La disposizione assicura che il ricorso a schemi negoziali alternativi non si traduca in uno strumento per eludere la tutela successoria dei legittimari o le prerogative di revoca del donante. La norma opera un’estensione selettiva della disciplina materiale della donazione ad atti diversi, senza comportare un’equiparazione assoluta all’intera disciplina delle donazioni tipiche: il rinvio è limitato all’assoggettamento all’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva e alle norme in tema di revocazione, restando inapplicabili altre disposizioni, prime fra tutte quelle attinenti alla solennità formale della donazione.

L’esenzione dalla forma solenne per gli atti diversi dalla donazione tipica

«Sottoposte alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, come recita l’art. 809 c.c., le liberalità realizzate mediante atti diversi si sottraggono al rigido formalismo del tipico atto di liberalità. Per la loro validità è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le disposizioni sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità, non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. 4550/1978; Cass. 5333/2004; Cass. 14197/2013).» (giurisprudenza costante)

La nozione di donazione indiretta e il criterio dell’animus donandi

«La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge non già in via diretta dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo in via indiretta, dall’esame necessariamente rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.» (Cass. 9379/2020; Cass. 4682/2018)

La necessità di una prova rigorosa, e di una motivazione altrettanto rigorosa, è condizione ancor più stringente per qualificare come donazione indiretta l’acquisto di un bene immobile o di un mobile registrato compiuto nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze aventi carattere di unione di fatto: in tali ipotesi, tali operazioni si pongono di regola quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia gravante su ciascun coniuge ex art. 143 c.c., ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale a carico di ciascun convivente, e non come espressione di animus donandi (Cass. 10388/2026; Cass. 21451/2025; Cass. 11337/2025).

Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi possono essere sorrette non dalla causa donandi, ma dalla causa familiare, ossia dalla funzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune connotato dai doveri di solidarietà e contribuzione: non sussiste alcun automatismo qualificatorio che trasformi la dazione in donazione indiretta solo perché intervenuta tra coniugi e finalizzata all’acquisto della casa familiare (Cass. 5385/2023).

Le principali ipotesi di donazione indiretta riconosciute dalla giurisprudenza

Tra le ipotesi più significative ricondotte alla donazione indiretta rientra la rinuncia a un diritto fatta al fine di avvantaggiare un terzo, purché sussista un nesso di causalità diretta tra la rinuncia e l’arricchimento (Cass. 9872/2000; Cass. 15666/2019): tale principio è stato applicato alla rinuncia abdicativa di un diritto reale minore, come l’usufrutto, ispirata da animus donandi (Cass. 13117/1997), e alla rinuncia alla quota di comproprietà di un bene fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa gli altri comunisti (Cass. 3819/2015; Cass. 18098/2024; App. L’Aquila 149/2025). Anche la rinuncia del coniuge all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio dell’erede beneficiato, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se sussista un nesso di causalità diretta tra rinuncia e arricchimento (Cass. 23036/2023). Nella donazione indiretta, l’impoverimento non va inteso come trasferimento di un bene già facente parte del patrimonio del disponente, ma può consistere nel mancato consapevole esercizio, sorretto da intento liberale, della possibilità di arricchire il proprio patrimonio (Cass. 23036/2023).

L’intestazione di beni a nome altrui con provvista del disponente

L’ipotesi di intestazione del bene a nome altrui costituisce una delle fattispecie tipiche di donazione indiretta: nell’acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integrando donazione indiretta del bene stesso e non del denaro (Cass. 13619/2017). Ai fini della reintegrazione della quota di riserva o della collazione, poiché non risulta messa in discussione la titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta deve essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con esclusione di ogni possibilità di recupero in natura del bene (Cass. 19230/2024). La donazione indiretta resta un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore consistente nell’arricchimento per mero spirito di liberalità, e differisce dal negozio simulato: ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale e per presunzioni che valgono per il negozio tipico utilizzato allo scopo, sicché la prova dell’effettiva natura liberale può essere data anche a mezzo presunzioni (Cass. 19400/2019; Cass. 6904/2022; Cass. 7872/2021).

Cointestazione di conti correnti, libretti e titoli

L’atto di mera cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di un conto o libretto bancario su cui è depositata una somma appartenuta a un solo cointestatario, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia in concreto accertata l’esistenza dell’animus donandi, ovvero sia stato verificato che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che quello di liberalità (Cass. 468/2010; Cass. 6784/2012; Cass. 26983/2008; Cass. 4682/2018). Trattandosi di obbligazione solidale attiva ex art. 1298 c.c., nei rapporti interni tra creditori le quote si presumono eguali, salvo prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (Cass. 29324/2021; Cass. 18777/2015). I versamenti di denaro proprio effettuati sul libretto dopo la cointestazione non possono in ogni caso configurare donazione indiretta, trattandosi di donazione di beni futuri vietata dall’art. 771 c.c. (App. Napoli 1458/2025, richiamando Cass. 809/2014). Analogamente, la cointestazione di buoni postali fruttiferi può configurare donazione indiretta ove sia accertato l’animus donandi (Cass. 10991/2013).

Il confine con la donazione simulata e con il negozio fiduciario

I requisiti formali previsti per la donazione sono richiesti a pena di nullità anche per gli atti a titolo oneroso che dissimulino un negozio gratuito (Cass. 1916/1950; Cass. 14799/2014): quando il contratto dissimulato richieda la forma scritta ad substantiam, sia il contratto simulato che l’accordo simulatorio devono rispettare tali requisiti di forma, e la prova della simulazione incontra i limiti probatori dell’art. 1417 c.c., più rigorosi quando è la stessa parte contraente a far valere la simulazione rispetto a quando essa sia dedotta da terzi o creditori (Cass. 4071/2008). Il negozio fiduciario, che presuppone la sincerità e l’effettiva esistenza del negozio, differisce profondamente dalla simulazione relativa, fondata sulla mera apparenza del negozio (Cass. 3567/1968; Cass. 9402/2005), e nell’interposizione reale l’interposto acquista effettivamente la titolarità del bene, salvo l’obbligo di ritrasferimento derivante dal rapporto interno, mentre nell’interposizione fittizia occorre la partecipazione all’accordo simulatorio anche del terzo contraente (Cass. 27189/2024).

Le liberalità attuate mediante titoli di credito: donazioni dirette, non indirette

«Le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l’obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell’obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta […]. Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca attraverso un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.» (Cass. SS.UU. 18725/2017, richiamata da Trib. Genova 1362/2025)

Le due esclusioni espresse dal secondo comma

La disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 c.c., relative alle liberalità d’uso, e a quelle che, ai sensi dell’art. 742 c.c., non sono soggette a collazione: si tratta di due categorie di attribuzioni gratuite che il legislatore sottrae espressamente all’estensione della disciplina della revocazione e della riduzione, in ragione della loro natura di spese fisiologiche di vita familiare o di prassi sociale consolidata, prive della portata patrimoniale rilevante che giustifica l’applicazione dei rimedi tipici delle donazioni.

Errori frequenti

  • Ritenere che le donazioni indirette debbano rivestire la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 782 c.c. L’art. 809 c.c. non richiama tale norma: è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
  • Presumere automaticamente l’animus donandi in ogni attribuzione patrimoniale tra coniugi o conviventi. Tali attribuzioni sono di regola sorrette dalla causa familiare di contribuzione, e la prova rigorosa dell’intento liberale grava su chi lo invoca.
  • Qualificare come donazione indiretta la cointestazione di un conto senza accertare in concreto l’esistenza dell’animus donandi del proprietario del denaro. La sola cointestazione non è sufficiente in assenza di tale accertamento.
  • Confondere la donazione indiretta con la donazione simulata o con il negozio fiduciario. Si tratta di figure distinte, con regimi probatori diversi quanto ai limiti della prova testimoniale e per presunzioni.
  • Applicare l’estensione dell’art. 809 c.c. alle liberalità d’uso o alle spese escluse da collazione ai sensi dell’art. 742 c.c. Tali categorie sono espressamente escluse dal secondo comma della norma.

Cosa fare

Va accertato, per qualificare un’attribuzione patrimoniale come donazione indiretta, l’effettivo animus donandi attraverso l’esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto, distinguendolo dall’adempimento di doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali.

Va verificato il rispetto della forma richiesta per il negozio tipico effettivamente utilizzato per realizzare la liberalità indiretta, senza applicare il requisito dell’atto pubblico proprio della donazione diretta.

Va distinta con attenzione la donazione indiretta dalla donazione simulata e dal negozio fiduciario, applicando a ciascuna figura il corretto regime probatorio in tema di prova testimoniale e per presunzioni.

Va esclusa l’applicazione della disciplina di revocazione e riduzione alle liberalità d’uso e alle spese non soggette a collazione ai sensi dell’art. 742 c.c.

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