Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Funzione della norma

L’art. 760 c.c. si colloca accanto agli artt. 757, 758 e 759 c.c. e completa il sistema degli effetti della divisione e della garanzia tra coeredi: l’art. 757 c.c. disciplina l’effetto dell’attribuzione divisionale, gli artt. 758 e 759 c.c. regolano la garanzia per molestie ed evizione dei beni assegnati, mentre l’art. 760 c.c. contempla una fattispecie distinta, cioè l’assegnazione divisionale di un credito ereditario poi risultato inesigibile: il suo oggetto non è la perdita di un bene per diritto di terzi, ma il rischio economico legato alla riscossione del credito attribuito nella porzione.

La funzione pratica della norma è ripartire correttamente il rischio dell’inesigibilità di un credito ereditario assegnato a un coerede, distinguendo tra il rischio già incorporato nella massa al momento della divisione e il rischio sopravvenuto dopo l’apporzionamento: la garanzia tra coeredi opera solo quando l’inesigibilità dipende da una situazione già esistente al tempo della divisione, mentre l’alea ordinaria del credito successivamente deterioratosi grava normalmente sull’assegnatario, in quanto titolare del credito attribuito nella porzione.

Il regime speciale per il debitore di rendita

Per il credito comune, l’insolvenza sopravvenuta dopo la divisione esclude la garanzia: il rischio dell’assegnatario cessa di essere condiviso con gli altri coeredi solo per l’aggravamento successivo della situazione del debitore. Per il debitore di una rendita, invece, la norma prevede un regime più protettivo: la garanzia della sua solvenza è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione, riconoscendo che l’obbligazione di rendita, per la sua natura periodica e di lunga durata, giustifica una tutela temporalmente estesa oltre il mero momento della divisione.

Errori frequenti

  • Ritenere dovuta la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito ordinario sopravvenuta dopo la divisione. In tal caso la garanzia non opera, perché il rischio successivo grava sull’assegnatario del credito.
  • Applicare al debitore di un credito ordinario il termine quinquennale previsto per il debitore di rendita. Il regime dei cinque anni è speciale e riguarda solo la garanzia della solvenza del debitore di una rendita.

Cosa fare

Va accertato se l’insolvenza del debitore del credito assegnato fosse già in atto al momento della divisione o sia sopravvenuta successivamente, per stabilire se sia dovuta la garanzia.

Va verificato, in caso di credito da rendita, se l’insolvenza del debitore si sia manifestata entro il termine di cinque anni dalla divisione, presupposto per l’operatività della garanzia speciale.

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