Art. 759 c.c. Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilità dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

Funzione della norma

L’art. 759 c.c. va letto come norma di completamento dell’art. 758 c.c.: mentre l’art. 757 c.c. definisce l’effetto dell’apporzionamento e l’art. 758 c.c. pone la garanzia reciproca tra coeredi per molestie ed evizioni da causa anteriore alla divisione, l’art. 759 c.c. disciplina il modo in cui il pregiudizio da evizione deve essere economicamente sopportato tra i condividenti. L’art. 760 c.c. regola invece una fattispecie diversa, relativa all’inesigibilità dei crediti assegnati e non alla perdita di beni attribuiti in divisione.

La funzione pratica della norma è perequativa e ripristinatoria dell’equilibrio divisionale: essa impedisce che il coerede assegnatario del bene poi evitto resti solo inciso da una perdita che, se dipende da una causa anteriore alla divisione, rivela un difetto originario della porzione e va quindi redistribuito tra tutti secondo il meccanismo legale della garanzia divisionale. La disposizione rileva tanto nelle divisioni contrattuali quanto in quelle giudiziali, poiché il suo presupposto non è la forma dell’atto ma l’esistenza di una divisione efficace con attribuzione di beni determinati ai singoli coeredi.

Il criterio di ripartizione del valore evitto

Il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, va ripartito tra tutti i coeredi in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno hanno al tempo dell’evizione, tenendo conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione: il criterio combina quindi un dato temporale attuale, il valore al momento dell’evizione, con un dato storico, lo stato dei beni al tempo della divisione, per evitare che le vicende materiali successive di ciascuna porzione alterino la corretta ripartizione del pregiudizio.

L’insolvenza di uno dei coeredi obbligati alla garanzia

Se uno dei coeredi obbligati a contribuire è insolvente, la parte per cui egli è tenuto deve essere ripartita egualmente tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi: la norma evita così che l’insolvenza di un condividente aggravi sproporzionatamente la posizione degli altri, distribuendo il rischio residuo secondo un criterio di eguale contribuzione tra il coerede evitto e i coeredi solventi.

Errori frequenti

  • Ripartire il valore del bene evitto senza tener conto dello stato dei beni al tempo della divisione. Il criterio legale combina il valore al momento dell’evizione con lo stato dei beni al tempo della divisione.
  • Escludere dalla ripartizione della quota del coerede insolvente lo stesso coerede che ha subito l’evizione. La norma impone che tale quota sia ripartita egualmente anche a carico dell’erede evitto, oltre che dei coeredi solventi.

Cosa fare

Va determinato il valore del bene evitto al momento dell’evizione, tenendo conto dello stato dei beni attribuiti a ciascun coerede al tempo della divisione.

Va verificata la solvenza di tutti i coeredi obbligati alla garanzia, per applicare correttamente il meccanismo di ripartizione della quota dell’eventuale coerede insolvente.

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