Art. 731 c.c. Suddivisioni tra stirpi

Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Funzione della norma

L’art. 731 c.c. opera nel segmento della divisione ereditaria in cui, accertata la vocazione per rappresentazione o comunque la rilevanza della successione per stirpi, la massa non va immediatamente ripartita tra tutti i coeredi come se fossero chiamati per capi, ma va prima suddivisa in tante quote quante sono le stirpi e solo successivamente distribuita all’interno di ciascuna di esse. Si tratta di una scansione che la giurisprudenza di legittimità qualifica come distinta dalla successiva ripartizione interna tra i rappresentanti della medesima linea (Cass. 139/2020; Cass. 15661/2019; Cass. 33438/2019).

La distinzione tra chiamata per rappresentazione e piano divisionale

La rappresentazione resta il presupposto successorio che spiega perché una pluralità di discendenti subentri nel luogo del proprio ascendente, mentre l’art. 731 c.c. disciplina il diverso e successivo piano divisionale, ossia il modo in cui quella chiamata si traduce tecnicamente nella formazione delle porzioni e nella distribuzione concreta dei beni. La giurisprudenza di legittimità ha più volte censurato i progetti divisionali che avessero confuso il piano della chiamata con quello della divisione.

La duplice operazione: quota di stirpe e ripartizione interna

La ratio della norma è impedire che, in presenza di coeredi raggruppati in linee rappresentative, la divisione venga eseguita in via indifferenziata tra tutti i partecipanti, con alterazione delle quote ereditarie effettive: la norma impone invece una duplice operazione, prima l’attribuzione della quota spettante alla stirpe, poi la sua suddivisione interna tra i componenti di quella stirpe. In questo assetto, la determinazione della quota di stirpe precede logicamente le ordinarie operazioni di formazione delle porzioni, assegnazione dei beni ed eventuali conguagli, che possono intervenire sia nel riparto fra stirpi sia nella successiva distribuzione interna.

La stirpe come mera imputazione tecnica, non soggetto autonomo

La stirpe non acquista una soggettività autonoma distinta dai suoi componenti, ma resta una figura di imputazione tecnica delle quote: una volta formata la porzione di stirpe, l’eventuale comunione residua all’interno del gruppo è considerata comunione tra soggetti determinati, non titolarità di un ente intermedio.

I due diversi piani di contestazione

Il condividente che contesti la quota della stirpe deve colpire il presupposto stesso del progetto divisionale, ossia la corretta individuazione del numero delle stirpi e del valore spettante a ciascuna; il condividente che contesti invece la ripartizione interna deve misurarsi con la fase successiva, attaccando formazione dei lotti, stime, attribuzioni e conguagli entro il perimetro della porzione di stirpe ormai definita. Il consulente tecnico rileva soltanto nei profili estimativi e di formazione dei lotti, non nella prova dello status, della discendenza o della rappresentazione, che restano questioni da documentare e accertare con mezzi propri.

Errori frequenti

  • Ripartire la massa indifferentemente tra tutti i coeredi senza previa individuazione delle quote di stirpe. La norma impone prima l’attribuzione della quota alla stirpe, poi la sua suddivisione interna.
  • Attribuire alla stirpe una soggettività autonoma distinta dai suoi componenti. La stirpe resta una mera figura di imputazione tecnica delle quote.
  • Confondere la contestazione sulla quota di stirpe con quella sulla ripartizione interna tra i componenti della stirpe. Si tratta di due piani distinti, con oggetti e presupposti diversi.

Cosa fare

Va determinata, in via preliminare, la corretta quota spettante a ciascuna stirpe, prima di procedere alla suddivisione interna tra i suoi componenti.

Va individuato con precisione, in caso di contestazione, se questa riguardi la quota di stirpe o la ripartizione interna tra i suoi componenti, per impostare correttamente la difesa.

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