Buoni postali cointestati: dopo la morte di un contitolare il superstite riscuote l’intero importo (Cass. civ. Sez. 1 n. 3171 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento. Non trova applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina. La riscossione da parte del superstite non incide sulla titolarità del credito, che si divide tra gli eredi del contitolare defunto ai sensi dell’art. 1295 c.c., restando il riscossore tenuto ai relativi obblighi nei rapporti interni.

Il Fatto

Una donna aveva azionato in via monitoria trentatré buoni postali fruttiferi cointestati a lei, al marito deceduto e, alternativamente, ai due figli. In seguito all’opposizione di Poste Italiane e alla morte della stessa intestataria, il giudizio era stato riassunto dall’istituto nei confronti dei figli, divenuti successori, che avevano raggiunto un accordo transattivo per la divisione dei titoli.

La Corte d’Appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del rimborso opposto dall’istituto, applicando ai buoni postali, in via analogica, la disciplina prevista per i libretti di risparmio postali, che richiede la quietanza di tutti gli eredi in caso di decesso di un contitolare.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che l’orientamento seguito dal giudice d’appello era stato superato dalla pronuncia n. 24639 del 2021, poi confermata da una consolidata giurisprudenza successiva. Tale indirizzo esclude l’estensione ai buoni postali dell’art. 187 d.P.R. n. 256/1989, poiché l’art. 208 del medesimo decreto contiene una disciplina specifica che prevede la rimborsabilità “a vista” dei titoli.

La Corte ha chiarito che, sebbene libretti e buoni postali appartengano entrambi alla categoria dei documenti di legittimazione, sussiste una differenza rilevante: contrariamente ai libretti, i buoni sono caratterizzati dall’intrasferibilità del credito, salvo il trasferimento per successione, e dalla circolazione “a vista”. Tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della disciplina dettata per i libretti.

Quanto alla distinzione tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione, la Corte ha precisato che, in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, si configura una solidarietà attiva. Alla morte di uno dei concreditori, l’obbligazione si divide tra gli eredi ai sensi dell’art. 1295 c.c. senza toccare la posizione del contitolare superstite, il quale conserva il diritto di riscuotere l’intero importo, restando poi tenuto a rendere quanto eventualmente spettante agli eredi del defunto nei rapporti interni.

La Corte ha infine escluso la riferibilità dell’art. 48 d.lgs. n. 346/1990 alla fattispecie, considerato che i buoni postali sono equiparati ai titoli di Stato e, come tali, non rientrano nell’attivo ereditario, senza obbligo di denuncia nella dichiarazione di successione. I restanti motivi di ricorso sono rimasti assorbiti dall’accoglimento del primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *