Il danno da protesto illegittimo non è in re ipsa e non è escluso dalla cancellazione della levata (Cass. civ. Sez. 1 n. 20583 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla per error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre soltanto ove il giudice ometta completamente di adottare un provvedimento, anche solo implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto. In materia di risarcimento del danno da protesto illegittimo, il pregiudizio non patrimoniale non può essere riconosciuto in re ipsa, ma deve essere dimostrato nelle sue conseguenze; la breve durata della pubblicazione del protesto non costituisce un fatto decisivo per escludere la sussistenza del danno, che può verificarsi indipendentemente da essa.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale di commercio al dettaglio di gioielli, dopo aver subito il protesto di una cambiale per mancato pagamento, conveniva in giudizio l’istituto di credito e il notaio che aveva levato il protesto, chiedendo la dichiarazione di nullità dell’atto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte di appello, accertata l’illegittimità del protesto, condannava i convenuti in solido al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, per i danni subiti dal commerciante, tra cui l’interruzione delle forniture, il diniego di finanziamenti e la risoluzione anticipata di un contratto di locazione di una saldatrice laser.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’istituto di credito, esaminando i tre motivi proposti.
Quanto al primo motivo, avente ad oggetto la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione, la S.C. ha richiamato il principio per cui la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva specificamente individuato i danni risarcibili e le relative fonti probatorie, sicché il ragionamento posto a base della decisione risultava intelleggibile, con conseguente inammissibilità della censura.
Il secondo motivo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo — la cancellazione del protesto a distanza di pochi mesi dalla levata — è stato ritenuto inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la breve durata della pubblicazione non è un dato decisivo per escludere il danno, che può verificarsi indipendentemente da essa. Dall’altro, il ricorrente non aveva specificato se i danni riconosciuti dal giudice di merito si fossero verificati in pendenza dell’iscrizione o solo dopo la cancellazione, unica ipotesi in cui l’omissione avrebbe potuto essere rilevante.
Infine, il terzo motivo — con cui si denunciava la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere la Corte di appello riconosciuto il danno da discredito commerciale in re ipsa — è stato dichiarato inammissibile per difetto di aderenza alla ratio decidendi: il giudice del merito aveva infatti individuato specifici pregiudizi, senza ricorrere ad alcuna presunzione assoluta di danno. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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