Estinzione del giudizio per rinuncia e regime delle spese nel giudizio di revocazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14467 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio di legittimità a prescindere dall’accettazione delle altre parti, la quale può rilevare esclusivamente ai fini del regolamento delle spese. Nell’ipotesi di rinuncia non accettata, la Corte, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., può porre a carico della parte rinunciante le spese sostenute dal resistente, in tutto o in parte, ovvero disporne la compensazione, con l’unico limite di non far gravare sul resistente il costo dell’attività processuale svolta. La tardività della rinuncia, intervenuta dopo la predisposizione delle difese della controparte e l’instaurazione del procedimento camerale, costituisce elemento rilevante per escludere la compensazione integrale e giustifica la condanna del rinunciante alla rifusione parziale delle spese.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nel 1994 da un istituto di credito nei confronti di due fideiussori, per l’importo di lire 350 milioni. L’opposizione proposta dagli intimati veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, che escludeva la dedotta ultrapetizione. Il giudizio di legittimità si concludeva con ordinanza di inammissibilità del ricorso.
Avverso tale ordinanza i soccombenti proponevano revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo due motivi. Nel giudizio innanzi alla Corte, la società creditrice resisteva per il tramite della propria mandataria. A pochi giorni dall’adunanza camerale, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia all’impugnazione, determinando la questione sul regime delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di revocazione, atteso che la rinuncia all’impugnazione, depositata il giorno precedente l’adunanza camerale, determina l’estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 34429 del 2019.
Quanto alle spese, la Corte ha applicato l’art. 391, secondo comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di condannare alle spese la parte che ha dato causa al giudizio. Richiamando il precedente dell’ordinanza n. 30148 del 2025, ha evidenziato che, in mancanza di accettazione della rinuncia, il giudice può porre a carico del ricorrente le spese sostenute dal resistente ovvero disporne la compensazione, con il solo limite di non far gravare su quest’ultimo il costo dell’attività processuale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato la tardività della rinuncia, intervenuta dopo che la controparte aveva già predisposto le proprie difese e la Corte aveva svolto le attività di studio e calendarizzazione del ricorso. Tale circostanza ha escluso la compensazione integrale delle spese, ma ha comunque indotto il Collegio a disporre la compensazione per metà, ponendo la restante metà a carico dei ricorrenti rinuncianti.
In accoglimento della domanda della società resistente, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione della metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione