Il mutuo tra coniugi prevale sulla presunta liberalità, la dazione di denaro non è irripetibile per il solo rapporto di coniugio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17082 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dazione di denaro tra coniugi non è irripetibile per il solo fatto della qualità soggettiva delle parti: la disciplina applicabile dipende dal titolo in forza del quale l’attribuzione patrimoniale è stata eseguita. Ove il giudice di merito accerti, con motivazione immune da vizi, che tra i coniugi sia stato concluso un contratto di mutuo, sussiste l’obbligo di restituzione delle somme erogate e la debenza degli interessi ai sensi dell’art. 1815, primo comma, cod. civ., salvo che il titolo ne preveda espressamente l’esclusione. La motivazione apparente, deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando il percorso logico-giuridico della decisione non sia intellegibile, non già quando la parte ne contesti la fondatezza nel merito.
Il Fatto
Un coniuge, separato di fatto dal 2016, conveniva in giudizio la moglie chiedendone la condanna alla restituzione di una somma di denaro che assumeva di averle mutuato per consentirle di far fronte alle rate di un mutuo fondiario relativo a un immobile a lei esclusivamente intestato. A sostegno della domanda richiamava una dichiarazione sottoscritta dalla moglie nel luglio 2015.
La resistente contestava la domanda, sostenendo che i versamenti andassero qualificati come donazione indiretta, effettuata nell’ambito del comune progetto di vita coniugale e quale adempimento dei doveri di solidarietà tra coniugi, e disconosceva la paternità della scrittura. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’appello, su gravame principale dell’attore, riconosceva anche gli interessi legali e ulteriori voci di credito, rigettando l’appello incidentale della moglie, che proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina preliminarmente la questione di procedibilità, rilevando che la ricorrente non aveva depositato la sentenza impugnata né indicato la data di notificazione, e che la procura speciale non recava il riferimento alla decisione gravata. Tuttavia, l’improcedibilità non può essere dichiarata poiché il controricorrente ha depositato la sentenza impugnata, rendendo così verificabile il rispetto del termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al riconoscimento degli interessi legali sulle rate successive al luglio 2015. La Corte rammenta che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: il vizio sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti perplessa e incomprensibile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esplicitato il fondamento della decisione richiamando gli artt. 1282 e 1815 cod. civ. e rilevando che la scrittura privata del 6 luglio 2015 non conteneva alcuna esclusione della debenza degli interessi. La motivazione risulta quindi chiara e intelligibile, con la conseguenza che la censura è infondata. Parimenti infondata è la doglianza relativa alle ulteriori somme riconosciute: la sentenza impugnata ha escluso, con apprezzamento di merito congruamente motivato, la natura di contribuzioni per spirito di solidarietà coniugale, valorizzando la già intervenuta crisi del rapporto e l’intestazione esclusiva dell’immobile alla moglie.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme, nonché per l’eterogenea formulazione delle censure, che cumula profili di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi senza consentirne l’esame separato. La Corte ribadisce che non è fondata l’affermazione secondo cui la dazione di denaro tra coniugi escluderebbe di per sé il diritto alla restituzione: la disciplina applicabile dipende dal titolo dell’attribuzione, e il giudice di merito ha accertato la conclusione di un rapporto di mutuo tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.