Prescrizione del diritto dei medici specializzandi al risarcimento per mancata attuazione delle direttive europee (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7192 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione delle pretese risarcitorie e retributive dei medici specializzandi, per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica, decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 (27.10.1999), che ha riconosciuto i relativi diritti. La successiva emanazione dei decreti attuativi o le pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito la portata di tali diritti non valgono a differire il momento da cui inizia a decorrere il termine. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la tardività della costituzione in appello di una parte senza indicare specificamente, a norma dell’art. 366, n. 6, c.p.c., gli atti processuali su cui la doglianza si fonda e la loro esatta collocazione nel fascicolo. La proposizione di un ricorso inammissibile, in conformità alla definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., costituisce un’ipotesi di abuso del processo, legittimando la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Due medici, che avevano svolto attività di specializzazione negli anni accademici tra il 1978 e il 1983, convenivano in giudizio l’Università e lo Stato, chiedendo il riconoscimento del diritto all’inquadramento con contratto di formazione e lavoro e, in via subordinata, il risarcimento dei danni per la mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CE e 75/363/CE. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava prescritte entrambe le domande, individuando il termine di decorrenza della prescrizione nella data di entrata in vigore della legge che aveva finalmente attuato il quadro normativo europeo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. In via preliminare, ha precisato che il consigliere delegato che ha redatto la proposta può legittimamente far parte del collegio giudicante, non sussistendo una situazione di incompatibilità, e che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può sanare vizi del ricorso, ma solo illustrarne i motivi.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava l’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione da parte di un’entità costituitasi tardivamente in appello. La doglianza è stata ritenuta carente, in quanto non supportata dalla specifica indicazione degli atti processuali rilevanti e della loro collocazione, onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c., nel testo riformulato, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 22986/2024.
Nel rigettare il secondo e il terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento, ribadito dalle Sezioni Unite n. 17619/2022, secondo cui il dies a quo della prescrizione per le pretese dei medici specializzandi decorre dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. La Corte ha quindi escluso che la prescrizione potesse decorrere da momenti successivi, quali l’emanazione dei DPCM o le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto i diritti.
Da ultimo, è stata dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo riguardante la liquidazione delle spese, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione, e per la genericità della censura relativa all’applicazione dei parametri tariffari.
In applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende. Tale condanna, come precisato dalle Sezioni Unite n. 28540/2023, costituisce una valutazione legale tipica di abuso del processo.
Nota della Redazione
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