Recesso anticipato dal contratto a progetto e riqualificazione della domanda in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9512 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può attribuire alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti o accolta in primo grado, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e non siano introdotti nuovi elementi di fatto. La riduzione del solo petitum, con identità di causa petendi, non configura una domanda nuova e neppure una retribuzione diversa da quella azionata. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra la soccombenza reciproca e non consente la compensazione delle spese fuori dei casi previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto da chi non abbia assunto la veste di parte in nome proprio nel giudizio di merito.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione, in proprio il suo legale rappresentante, contro la sentenza della Corte d’appello che l’aveva condannata al pagamento di € 70.000,00, oltre accessori, in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno per recesso anticipato senza giusta causa da un contratto a progetto. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del lavoratore; la Corte territoriale, in riforma, aveva ritenuto provata la durata biennale del rapporto, sulla base della copia contrattuale recante la correzione della data di scadenza, prevalente sulle testimonianze raccolte.

Il lavoratore resiste con controricorso ed eccepisce, tra l’altro, il difetto di legittimazione del legale rappresentante. La società censura l’asserita extrapetizione, la valutazione della prova documentale e il governo delle spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione attiva. La qualità di parte legittimata a ricorrere spetta solo a chi abbia formalmente assunto tale veste nel giudizio di merito. Poiché la pronuncia impugnata era stata resa nei confronti del legale rappresentante nella sola qualità di amministratore della società, e non in nome proprio, il suo ricorso è inammissibile.

Nel merito, il Collegio esclude il vizio di extrapetizione. Il giudice può individuare l’esatta natura dell’azione e porre a fondamento della decisione considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, purché non introduca nuovi fatti e lasci inalterati petitum e causa petendi. Nel caso concreto il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del recesso e il risarcimento del danno, poi limitato al compenso annuo perduto: la domanda conserva dunque natura risarcitoria, senza alcuna nuova pretesa retributiva.

Quanto alla prova del contratto, la Corte conferma l’operato del giudice di merito. La produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta da chi avrebbe dovuto firmarla equivale a sottoscrizione; la copia recante la correzione siglata dal procuratore della società è stata ritenuta genuina dalla perizia grafologica. Il mero disconoscimento non è mezzo idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio, dovendosi proporre la querela di falso. Le censure si risolvono, in sostanza, in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, insindacabile in sede di legittimità.

Infine, la Corte rigetta il motivo sulle spese. La compensazione prevista dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. richiede gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente, e l’ipotesi di soccombenza reciproca non è integrata dalla sola limitazione della domanda in un unico capo. La contestazione sulla liquidazione è, poi, generica, non essendo specificati gli errori e le voci tabellari asseritamente violati, mentre dopo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 non sussiste più un vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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