Art. 795 c.c. Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Funzione della norma
L’art. 795 c.c. si colloca nella sezione dedicata alle modalità e agli effetti della donazione, immediatamente dopo le disposizioni che disciplinano la riserva della facoltà di disporre, la riversibilità e la donazione modale, e prima della norma sull’usufrutto riservato. Il legislatore ha voluto isolare, in questo contesto, un limite specifico all’autonomia privata del donante: il divieto di configurare, attraverso la donazione, un meccanismo di trasmissione successiva dei beni che ecceda i confini entro i quali tale meccanismo è consentito per i negozi di ultima volontà.
Il rinvio ai limiti propri degli atti di ultima volontà
La norma non vieta in assoluto le sostituzioni nella donazione, ma le ammette solo nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà: il donante non può quindi avvalersi dello strumento donativo per realizzare, in vita, una successione nella titolarità del bene che l’ordinamento non consentirebbe di disporre per testamento. Il parallelismo con la disciplina testamentaria delle sostituzioni riflette l’esigenza di evitare che l’atto inter vivos diventi un veicolo per eludere i limiti posti alla libertà di disposizione mortis causa.
L’autonomia della nullità della sostituzione rispetto alla donazione
Il secondo comma stabilisce un principio di conservazione dell’atto: la nullità della clausola di sostituzione non si estende alla donazione, che resta valida ed efficace, depurata della sola clausola vietata. Si tratta di una soluzione coerente con la logica generale che, in materia di donazione, tende a preservare l’attribuzione liberale principale anche quando singole clausole accessorie risultino invalide.
Errori frequenti
- Ritenere ammissibile qualunque clausola di sostituzione inserita in una donazione. Le sostituzioni sono ammesse solo nei casi e nei limiti previsti per gli atti di ultima volontà.
- Ritenere che la nullità della clausola di sostituzione travolga l’intera donazione. La norma esclude espressamente tale conseguenza, salvaguardando la validità della donazione.
Cosa fare
Va verificato se la clausola di sostituzione inserita nella donazione rientri nei casi e nei limiti ammessi per gli atti di ultima volontà.
Va accertato che, in caso di nullità della clausola di sostituzione, la donazione principale resti comunque valida ed efficace.