Azione di riduzione: necessità dell’appello incidentale per l’eccezione respinta in primo grado (Cass. civ. Sez. 2 n. 16283 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone altrimenti possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. La mancata impugnazione incidentale determina la formazione di un giudicato interno sulla statuizione implicita, che preclude il riesame della questione in sede di legittimità. L’azione di riduzione per lesione di legittima ha carattere strettamente personale: ne consegue che il giudice d’appello, in difetto di gravame da parte dei soggetti interessati, non può modificare in peius la condanna a carico del convenuto in favore dei fratelli rimasti inerti in appello.
Il Fatto
Un figlio, premorta la madre ab intestato, conveniva in giudizio i germani, assumendo che gli atti dispositivi posti in essere dalla de cuius in favore di uno di essi (versamenti su conti cointestati e successivi prelievi, nonché donazioni immobiliari) integrassero donazioni indirette lesive della sua quota di legittima ex art. 537 c.c. Ne chiedeva la riduzione e la condanna del fratello al pagamento della somma corrispondente.
Il Tribunale accoglieva la domanda di riduzione, determinando l’importo della donazione indiretta nella misura del 50% delle somme giacenti sui conti. La Corte d’appello, in parziale riforma, includeva per l’intero nell’asse ereditario l’indennizzo e il ricavato della vendita, rideterminando le quote di legittima di tutti i figli e condannando il convenuto a reintegrare le quote lese dei fratelli.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza per non aver considerato, nella ricostruzione dell’asse ereditario, la somma di Euro 25.000,00 prelevata dal conto cointestato e destinata a estinguere un debito della sorella, configurando una donazione indiretta in suo favore. La Corte ritiene che, sebbene il motivo sia rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la doglianza attenga alla violazione dell’art. 112 c.p.c., riqualificabile ai sensi del n. 4 della medesima disposizione. Nel merito, il motivo è infondato: il Tribunale aveva implicitamente disatteso l’eccezione del convenuto, che doveva considerarsi soccombente sul punto già in primo grado. La mera riproposizione dell’eccezione ex art. 346 c.p.c. è insufficiente a evitare la formazione del giudicato interno, essendo necessaria l’impugnazione incidentale, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 11799 del 12.05.2017.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale statuito anche in favore dei fratelli non appellanti, rideterminando in aumento le somme loro spettanti a titolo di reintegra della legittima. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione: l’appello era stato proposto da uno solo dei germani e, in via incidentale, da altro fratello, deceduto in corso di causa. Gli altri due fratelli erano rimasti contumaci in appello, sicché le statuizioni a loro favore erano divenute definitive. In considerazione del carattere strettamente personale dell’azione di riduzione, la Corte non poteva modificare in peius la condanna nei confronti dei fratelli rimasti inerti.
Il ricorso è accolto limitatamente a tale profilo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito: le somme spettanti ai fratelli non appellanti restano determinate nella misura liquidata in primo grado, cumulata con la quota ereditaria spettante loro quale coeredi del fratello deceduto, la cui impugnazione incidentale aveva legittimato la rideterminazione della quota di riserva. Le spese sono compensate tra il ricorrente e i fratelli rimasti intimati, mentre il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese in favore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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