La simulazione opponibile dal legittimario prescinde dal principio di prova scritta (Cass. civ. Sez. II n. 1122 dell’11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita stipulata dal de cuius, al fine di reintegrare la quota di riserva mediante la riunione fittizia, è terzo rispetto al contratto dissimulato. Egli non soggiace, quindi, ai limiti probatori di cui all’art. 2724, n. 1, cod. civ., potendo fornire la prova della simulazione per testimoni e presunzioni, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ., senza necessità di un principio di prova scritta. Il diverso regime che richiede il principio di prova scritta opera solo per l’azione ordinaria di simulazione proposta dalle parti contraenti o dall’erede che non alleghi la qualità di legittimario.
Il Fatto
A seguito della morte del padre, due fratelli convenivano in giudizio il terzo fratello, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria. Gli attori assumevano che il de cuius avesse venduto al convenuto la nuda proprietà di un pacchetto azionario, ma che tale atto dissimulasse in realtà una donazione nulla per difetto di forma, compiuta in danno dei legittimari. Nel corso del giudizio emergeva che l’assegno utilizzato per il pagamento del prezzo era stato “coperto” da un bonifico di pari importo disposto dal padre in favore del figlio, circostanza che induceva gli attori a invocare la simulazione assoluta del negozio.
Il Tribunale rigettava la domanda di nullità per incapacità, ma dichiarava la nullità per simulazione relativa della compravendita, accertando che la vendita dissimulava una donazione priva della forma richiesta. La Corte d’Appello confermava la decisione. Avverso tale sentenza il convenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione delle norme sui limiti alla prova testimoniale della simulazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso e affronta il merito dei singoli motivi, soffermandosi in particolare sulla questione della prova della simulazione. Il ricorrente censurava la sentenza per aver ammesso la prova per testi, valorizzando un principio di prova scritta costituito dall’estratto del libro giornale della banca. La Corte, pur rilevando un errore nella motivazione dei giudici di merito, dichiara la censura inammissibile perché fondata su un aspetto superfluo.
Il principio affermato è che, quando la parte agisca in qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva, essa si pone come terzo rispetto al contratto dissimulato. In tal caso non opera la limitazione dell’art. 2724, n. 1, cod. civ., che richiede un principio di prova scritta per ammettere la prova testimoniale. Tale limitazione riguarda esclusivamente l’azione ordinaria di simulazione, proposta da uno dei contraenti o dall’erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario.
Il legittimario, invece, difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in posizione antagonista rispetto al de cuius. Egli è quindi ammesso a provare la simulazione per testimoni e presunzioni senza limiti, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ., a condizione che l’accertamento sia preordinato all’inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima, senza essere necessario l’esercizio dell’azione di riduzione.
Il ricorso viene invece accolto limitatamente al settimo motivo, relativo alla determinazione del conguaglio nella divisione ereditaria. La Corte rileva che i giudici di merito avevano aumentato l’importo del conguaglio senza motivare e senza considerare la necessaria parità delle quote spettanti a ciascun condividente, incidendo sostanzialmente sul riparto delle somme. L’errore non è emendabile con la correzione di errore materiale, poiché attiene al contenuto sostanziale della decisione.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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