Art. 796 c.c. Riserva di usufrutto
È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.
Funzione della norma
L’art. 796 c.c. si colloca all’interno del Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato alle disposizioni particolari relative alle donazioni, e va letto in stretta connessione con i precedenti articoli della medesima sezione, che disciplinano le clausole accessorie tipiche della liberalità tra vivi. La norma esprime, in chiave privatistica, una delle esigenze più ricorrenti nella pianificazione successoria anticipata: quella di trasferire la nuda proprietà di un bene al beneficiario prescelto, conservando tuttavia al donante il pieno godimento dello stesso per l’intera durata della propria vita. La funzione pratica dell’istituto è dunque separare la titolarità formale del bene, che passa immediatamente al donatario, dalla sua utilità economica, che rimane in capo al disponente.
Il limite alla successione nell’usufrutto: non oltre una persona ulteriore
La norma consente al donante di riservare l’usufrutto a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone congiuntamente, ma non successivamente: il limite impedisce quindi una catena di successivi usufruttuari che si succedano l’uno all’altro nel tempo, ammettendo solo un unico ulteriore passaggio, eventualmente a favore di più persone contestualmente titolari del diritto.
La valutazione della donazione con riserva di usufrutto ai fini della lesione di legittima
«Poiché l’acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario avviene solo alla morte del donante, ovvero al tempo di apertura della successione come individuato dall’art. 456 c.c., al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione (Cass. 20387/2008; Cass. 25473/2010): pertanto, nessuna detrazione può essere apportata al donatum in ragione dell’esistenza della riserva di usufrutto in favore del donante.» (Trib. Palmi 200/2025)
L’usufrutto congiuntivo riservato a donante e coniuge: riflessi sulla collazione
«In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, cosiddetto usufrutto congiuntivo, se il coniuge muore prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell’apertura della successione.» (Cass. 18211/2020, richiamata da Trib. Bari 479/2025)
In un caso applicativo, la donazione con riserva di usufrutto era accompagnata da un onere modale a carico della donataria consistente nella prestazione di assistenza morale e materiale al donante e al coniuge, vita natural durante del più longevo dei due, comprendente convivenza, servizi domestici, somministrazione di alimenti e medicinali, cure mediche e infermieristiche e presenza diurna e notturna, anche in caso di ricovero in strutture sanitarie: la vicenda mostra come la riserva di usufrutto e l’onere modale possano coesistere nel medesimo atto, ciascuno con la propria autonoma disciplina e rilevanza ai fini della valutazione della liberalità.
Errori frequenti
- Ritenere che la riserva di usufrutto consenta al donante di prevedere una catena indefinita di successivi usufruttuari. La norma ammette un solo ulteriore passaggio, dopo il donante, a favore di una o più persone, ma non successivamente tra loro.
- Detrarre dal valore della donazione con riserva di usufrutto il valore dell’usufrutto stesso, ai fini della verifica della lesione di legittima. La donazione va calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione.
- Applicare lo stesso criterio di collazione a prescindere dalla sopravvivenza o premorienza del coniuge cointestatario dell’usufrutto congiuntivo rispetto al donante. Il criterio muta a seconda che il coniuge sia premorto o sopravviva al donante al momento dell’apertura della successione.
Cosa fare
Va verificato che la clausola di riserva di usufrutto non preveda una successione di più usufruttuari oltre il limite consentito dalla norma.
Va calcolato il valore della donazione con riserva di usufrutto come donazione in piena proprietà, con riferimento al tempo dell’apertura della successione, ai fini della verifica della lesione di legittima.
Va accertato, in caso di usufrutto congiuntivo tra donante e coniuge, se quest’ultimo sia premorto o sopravvissuto al donante, per applicare il corretto criterio di collazione del bene donato.