Art. 803 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Funzione della norma

L’art. 803 c.c. si colloca immediatamente dopo la disciplina della revocazione per ingratitudine, e trova la propria radice sistematica nell’art. 800 c.c., che enumera le cause legali di revocazione, identificando nella sopravvenienza di figli un’autonoma ipotesi di scioglimento del vincolo donativo, distinta e non confondibile con la revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c. Il fondamento dell’istituto è radicato nella presumpta voluntas del donante: il legislatore presume che il disponente non avrebbe compiuto la liberalità, o l’avrebbe compiuta in misura diversa, se al momento dell’atto avesse avuto contezza dell’esistenza o della futura nascita di figli.

Il duplice presupposto: assenza di figli e loro successiva sopravvenienza o conoscenza

«La norma prevede per la sua operatività un duplice presupposto, di cui uno negativo e uno positivo. Quello negativo è costituito dal fatto che il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi al momento della donazione, essendo equiparata all’assenza anche la loro morte in data anteriore alla donazione. Il presupposto positivo è costituito dalla sopravvenienza oppure dalla conoscenza dell’esistenza di un figlio o di un discendente legittimo. La revocazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo.» (Cass. 32672/2024, richiamando Cass. 5345/2017)

Tale limitazione non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra figli, poiché è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione a legittimare la revocazione, in quanto il donante che non abbia ancora provato il sentimento di amore filiale non può valutare adeguatamente l’interesse alla cura filiale, diversamente da chi, avendolo già provato, si sia comunque determinato a beneficiare il donatario nella consapevolezza degli oneri genitoriali (Cass. 5345/2017).

Il regime speciale per il riconoscimento del figlio

La revocazione è ammessa anche in caso di riconoscimento del figlio, ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità, ma in tal caso la domanda può essere disattesa ove si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. Ai fini dell’operatività di tale limite, è necessario che vi sia la compiuta conoscenza dell’esistenza in vita del figlio riconoscendo, non essendo sufficiente la sola notizia del suo concepimento (Cass. 1112/1965).

L’irrilevanza della conoscenza del concepimento in caso di figlio nato successivamente

«L’esigenza in vista della quale è stata prevista la revocazione di cui all’art. 803 c.c. è evidentemente correlata all’effettiva venuta ad esistenza del figlio, poiché è solo in quel momento che sorge l’esigenza di poter riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale. Depone per questa lettura anche il disposto dell’art. 804, comma 2, c.c., che prevede che l’azione non possa essere proposta o proseguita dopo la morte del figlio o del discendente, a conferma del fatto che solo l’effettiva esistenza in vita e la permanenza del rapporto di filiazione sorreggono la possibilità di rendere inefficace la donazione. È solo per l’ipotesi di riconoscimento che il legislatore pretende anche l’ignoranza da parte del donante del rapporto di filiazione, per evitare che, tramite il riconoscimento di un soggetto con il quale il rapporto era ben noto, possano rendersi inefficaci atti di liberalità posti in essere quando il sentimento di affetto paterno aveva già avuto modo di manifestarsi senza inibire il compimento di tali atti. La previsione del secondo comma dell’art. 803 c.c., per cui la revocazione può essere domandata anche se il figlio era già concepito al tempo della donazione, conferma piuttosto che è solo la circostanza sopravvenuta della nascita a legittimare la revocazione, e che la stessa non è impedita anche nel caso in cui il concepimento fosse già avvenuto al momento della donazione, a prescindere dalla conoscenza che il donante ne avesse.» (Cass. 32672/2024)

Il perimetro soggettivo: solo figli e discendenti legittimi

Sono revocabili, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti (Cass. 1112/1965): l’esclusione trova fondamento nel fatto che il beneficiante aveva, all’epoca della donazione, già dei discendenti (Cass. 2106/2018). La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli non è consentita, inoltre, per sopravvenuta adozione del maggiore d’età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all’adottante la trasmissione del nome e del patrimonio (Cass. 6761/2012).

Errori frequenti

  • Ammettere la revocazione quando il donante fosse già consapevole, al momento della donazione, dell’esistenza di un figlio o discendente legittimo. In tal caso la revocazione per sopravvenienza è preclusa.
  • Ritenere sufficiente, per escludere la revocazione in caso di riconoscimento del figlio, la sola notizia del concepimento da parte del donante. Occorre la compiuta conoscenza dell’esistenza in vita del figlio riconoscendo.
  • Ritenere che la conoscenza del concepimento al tempo della donazione precluda la revocazione in caso di nascita successiva. È solo la nascita, evento sopravvenuto, a legittimare la revocazione, indipendentemente dalla conoscenza del concepimento.
  • Estendere la revocabilità alle donazioni a favore di figli naturali già riconosciuti al momento della donazione. La revocazione riguarda le donazioni fatte a favore di soggetti estranei alla discendenza già esistente.

Cosa fare

Va accertato se il donante fosse privo di figli o discendenti, o ne ignorasse l’esistenza, al momento della donazione, presupposto negativo indefettibile della revocazione.

Va verificata, in caso di riconoscimento del figlio, l’eventuale conoscenza da parte del donante dell’esistenza in vita del figlio già al tempo della donazione, elemento idoneo a escludere la revocazione.

Va accertata l’effettiva nascita del figlio o discendente, elemento che legittima la revocazione a prescindere dalla conoscenza del concepimento avuta dal donante al tempo della donazione.

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