Art. 768-septies c.c. Scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Funzione della norma
L’art. 768-septies c.c. disciplina le modalità attraverso cui il patto di famiglia, una volta validamente concluso, può essere sciolto o modificato: la norma si inserisce nel sistema di stabilità dell’operazione delineato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c., stabilendo che tale stabilità non è assoluta, ma può essere rimossa solo attraverso strumenti simmetrici e formalmente qualificati, riservati alle medesime persone che hanno concluso il patto originario.
Le due modalità tipizzate di scioglimento o modifica
La prima modalità è il diverso contratto, che deve possedere le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti del patto di famiglia originario: ciò significa che lo scioglimento o la modifica non possono avvenire con un atto informale o con requisiti attenuati, ma richiedono la stessa struttura, la stessa forma solenne e la partecipazione degli stessi soggetti legittimati che la legge impone per la stipula del patto.
La seconda modalità è il recesso, ammissibile solo se espressamente previsto nel contratto originario e da esercitarsi necessariamente mediante dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio: la norma esclude quindi che il recesso possa operare come facoltà generale e implicita, subordinandolo a una previsione contrattuale specifica e a un requisito di forma qualificata per la sua dichiarazione.
Errori frequenti
- Ritenere che il patto di famiglia possa essere sciolto con un semplice accordo informale tra le parti. Lo scioglimento richiede un contratto con le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti del patto originario.
- Presumere l’esistenza di una facoltà di recesso non espressamente prevista nel contratto. Il recesso è ammesso solo se espressamente pattuito e deve essere esercitato con dichiarazione certificata da un notaio.
Cosa fare
Va verificato, per lo scioglimento o la modifica del patto di famiglia, che il nuovo contratto rispetti le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti soggettivi e formali del patto originario.
Va accertata, per l’esercizio del recesso, l’esistenza di un’espressa clausola contrattuale che lo preveda, nonché il rispetto della forma della dichiarazione certificata da un notaio.