Art. 768-septies c.c. Scioglimento

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Funzione della norma

L’art. 768-septies c.c. disciplina le modalità attraverso cui il patto di famiglia, una volta validamente concluso, può essere sciolto o modificato: la norma si inserisce nel sistema di stabilità dell’operazione delineato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c., stabilendo che tale stabilità non è assoluta, ma può essere rimossa solo attraverso strumenti simmetrici e formalmente qualificati, riservati alle medesime persone che hanno concluso il patto originario.

Le due modalità tipizzate di scioglimento o modifica

La prima modalità è il diverso contratto, che deve possedere le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti del patto di famiglia originario: ciò significa che lo scioglimento o la modifica non possono avvenire con un atto informale o con requisiti attenuati, ma richiedono la stessa struttura, la stessa forma solenne e la partecipazione degli stessi soggetti legittimati che la legge impone per la stipula del patto.

La seconda modalità è il recesso, ammissibile solo se espressamente previsto nel contratto originario e da esercitarsi necessariamente mediante dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio: la norma esclude quindi che il recesso possa operare come facoltà generale e implicita, subordinandolo a una previsione contrattuale specifica e a un requisito di forma qualificata per la sua dichiarazione.

Errori frequenti

  • Ritenere che il patto di famiglia possa essere sciolto con un semplice accordo informale tra le parti. Lo scioglimento richiede un contratto con le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti del patto originario.
  • Presumere l’esistenza di una facoltà di recesso non espressamente prevista nel contratto. Il recesso è ammesso solo se espressamente pattuito e deve essere esercitato con dichiarazione certificata da un notaio.

Cosa fare

Va verificato, per lo scioglimento o la modifica del patto di famiglia, che il nuovo contratto rispetti le medesime caratteristiche e gli stessi presupposti soggettivi e formali del patto originario.

Va accertata, per l’esercizio del recesso, l’esistenza di un’espressa clausola contrattuale che lo preveda, nonché il rispetto della forma della dichiarazione certificata da un notaio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *