Intangibilità del titolo esecutivo giudiziale e cessione del rapporto nelle banche venete (Cass. civ. Sez. III n. 2785 del 04.02.2025)
In sede di opposizione esecutiva opera il principio di intangibilità del titolo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione. Il titolo formato contro la banca veneta in l.c.a. è opponibile al cessionario del rapporto litigioso in forza dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017.