Cessione di azienda delle banche venete: esclusi i rapporti estinti prima del 26 giugno 2017 (Cass. civ. Sez. 1 n. 17440 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda stipulata ex art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 121 del 2017, tra i commissari liquidatori di una banca veneta in LCA e la cessionaria, la pendenza di una controversia alla data del 26 giugno 2017 non è di per sé sufficiente a ritenere la relativa passività compresa nel perimetro della cessione. L’inclusione dei debiti litigiosi richiede che il rapporto dal quale essi derivano sia «inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria» della cessionaria, con la conseguenza che le liti relative a rapporti già estinti prima della cessione ne restano escluse. Il contratto di cessione, quale strumento di attuazione del programma normativo, è vincolante per i terzi ed è soggetto ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Il Fatto

La società controricorrente agiva per la ripetizione dell’indebito versato su un conto corrente estinto nel 2002, originariamente nei confronti della banca veneta poi posta in liquidazione coatta amministrativa e, previa riassunzione, nei confronti della banca cessionaria, assumendo la successione di quest’ultima nel rapporto controverso. Il Tribunale di Vicenza respingeva la domanda, ritenendo che il rapporto estinto non rientrasse nel perimetro delle passività cedute. La Corte d’Appello di Venezia riformava la decisione, accogliendo la domanda sulla base del criterio della pendenza della lite al momento dell’apertura della LCA, a prescindere dall’estinzione o meno del rapporto sottostante.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, affronta la questione della legittimazione passiva della banca cessionaria per i debiti litigiosi delle banche venete, già risolta, tra le stesse parti, dall’ordinanza n. 21821/2025 e coerentemente con i principi di Cass. n. 15083/2025 e Cass. n. 15670/2025. Il dato essenziale è che il d.l. n. 99 del 2017 devolve all’autonomia privata l’individuazione di attività e passività cedute, pur vietando l’inclusione di specifiche poste. La riferibilità alla cessionaria della titolarità sostanziale della posizione controversa non discende dall’immediata applicazione delle norme di legge, ma dall’ambito oggettivo del programma contrattuale, richiamando la pronuncia della Corte cost. n. 225 del 2022.

Il Collegio precisa che il precetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del citato decreto, nel sancire che «restano in ogni caso escluse dalla cessione (…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa», individua con efficacia cogente solo i rapporti inderogabilmente esclusi, e non anche quelli inclusi. Per questi ultimi occorre guardare al contratto di cessione, il quale all’art. 3.1.2, lett. b), identifica le passività incluse nei debiti derivanti da rapporti «inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria».

Tale locuzione, come già affermato da Cass. n. 15670/2025, va riferita non all’astratta attività bancaria, ma all’impresa della cessionaria, intesa come complesso aziendale oggetto di cessione. La funzionalità va quindi interpretata nella prospettiva concreta del cessionario: un rapporto estinto prima della cessione, mancando di attualità, non è per definizione inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria della cessionaria medesima. Tale interpretazione è confermata dal comportamento successivo delle parti, avendo l’Accordo ricognitivo del 17.1.2018 ribadito con efficacia ricognitiva l’esclusione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.

La pendenza della lite al 26 giugno 2017 non è, quindi, criterio sufficiente per l’inclusione della passività nel perimetro ceduto: una passività oggetto di contenzioso ben potrebbe non integrare il requisito di inerenza e funzionalità. Accolto il primo motivo, i restanti motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che applicherà i principi affermati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; resta invece devoluta al giudice del rinvio la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, ex art. 389 c.p.c.

Nota della Redazione

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