Cessione di rapporti bancari estinti e legittimazione passiva della liquidazione coatta (Cass. civ. Sez. 1 n. 7155 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di rapporti giuridici stipulata tra i commissari liquidatori delle c.d. “banche venete” e Intesa Sanpaolo s.p.a. ai sensi del d.l. n. 99 del 2017, i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, di efficacia del subentro di Intesa Sanpaolo, non sono trasferiti alla cessionaria, che pertanto non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso. Ove la lite concerna un rapporto di conto corrente sciolto prima dell’introduzione del giudizio per effetto del fallimento del correntista, la domanda deve essere coltivata nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, ai sensi dell’art. 83 t.u.b., dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere proseguita alcuna azione contro la banca in liquidazione, sicché correttamente il giudice di merito dichiara l’improcedibilità della domanda.
Il Fatto
Il fallimento di una società cooperativa a r.l. aveva convenuto in giudizio una banca, poi posta in liquidazione coatta amministrativa mentre la causa era pendente in primo grado, chiedendo la restituzione di somme relative a operazioni bancarie che l’attore asseriva essere state compiute, in nome della società in bonis, da un soggetto privo di poteri rappresentativi. Il rapporto di conto corrente si era estinto prima dell’introduzione del giudizio, in ragione dell’intervenuto fallimento del correntista.
La Corte di appello di Bari aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio, trattandosi di causa passiva per la liquidata, rilevando altresì che l’improcedibilità operava anche nei confronti della società cessionaria dei debiti della banca, subentrata solo successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi, censuranti rispettivamente la violazione dell’art. 3 d.l. n. 99 del 2017 e degli artt. 52, 93 e 201 l. fall., e l’omesso esame circa la mancata cessione della controversia alla cessionaria.
La Corte osserva che la controversia verte su un rapporto di conto corrente bancario scioltosi prima dell’introduzione del giudizio in ragione del fallimento della società, ai sensi dell’art. 78, comma 1, l. fall. Ne discende che la pretesa azionata riguarda diritti di credito maturati in un rapporto contrattuale nel quale la cessionaria non è subentrata. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che i rapporti già estinti al 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro, rientrano nel contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione: la cessionaria, pertanto, non è passivamente legittimata. A sostegno vengono citati i precedenti Cass. n. 15670 del 2025 e Cass. n. 15083 del 2025.
La Suprema Corte precisa, integrando la motivazione impugnata, che la domanda andava quindi coltivata nei confronti della liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, in ragione dell’apertura della procedura concorsuale, trova applicazione l’art. 83 t.u.b., secondo cui, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non può essere proseguita alcuna azione, salve le eccezioni di legge. Deve pertanto ritenersi corretta la declaratoria di improcedibilità pronunciata dalla corte territoriale. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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