Cessione delle banche venete e contenziosi su rapporti estinti: nessun subentro di Intesa Sanpaolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 12776 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione disposta ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito con modificazioni in l. n. 121/2017, delle aziende delle banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, il perimetro della cessione è determinato dal contratto stipulato con la cessionaria, cui la norma rimette l’individuazione delle attività e passività incluse nel trasferimento entro i paletti inderogabilmente fissati dalla legge. Ne consegue che, nelle controversie pendenti alla data del trasferimento aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti, la cessionaria non subentra nella posizione sostanziale e processuale della banca in l.c.a., difettandone la titolarità passiva: tali rapporti, non più inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria della cessionaria, rientrano nel cd. contenzioso escluso previsto dal contratto di cessione. La pendenza della lite, di per sé, non è criterio sufficiente per ritenere il rapporto incluso nel perimetro della cessione, dovendosi interpretare le clausole negoziali alla luce dell’inerenza e funzionalità del rapporto all’attività d’impresa della cessionaria.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di rapporti di conto corrente e conto anticipi con la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., chiedeva accertarsi la nullità dei contratti per difetto dei requisiti di forma e condannarsi l’istituto alla restituzione di somme indebitamente percepite. Nelle more del giudizio di primo grado, la banca veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e il suo ramo d’azienda veniva ceduto, ai sensi del d.l. n. 99/2017, ad altra banca; la società attrice riassumeva quindi la causa nei confronti sia della banca in l.c.a. sia della cessionaria, estendendo a quest’ultima le domande. Il tribunale dichiarava improcedibile la domanda verso la banca in l.c.a., ex art. 83, comma 4, TUB, e rigettava quella rivolta alla cessionaria; la corte d’appello confermava la decisione, escludendo che il rapporto controverso, già estinto alla data della cessione, fosse rientrato nel perimetro del trasferimento. La società ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. e l’illegittimità della normativa per contrasto con l’art. 107 TFUE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disattesa l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, in quanto le pronunce richiamate non evidenziano un attuale contrasto ma solo il consapevole e motivato discostarsi della Prima Sezione dagli arresti della Terza, esamina congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla questione se la cessionaria subentri nelle liti pendenti alla data della cessione e relative a rapporti già estinti. Il Collegio, richiamato il principio già affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2022, rammenta che il d.l. n. 99/2017 ha rimesso ai commissari liquidatori e alla cessionaria la determinazione dell’oggetto della cessione, entro i limiti inderogabili delle esclusioni previste dall’art. 3, comma 1: la norma, lungi dal definire direttamente il perimetro dei rapporti trasferiti, delega alle parti, con efficacia verso i terzi, la concreta individuazione di attività e passività cedute.
Ne deriva che l’interpretazione del contratto di cessione del 26 giugno 2017, stipulato con la cessionaria, costituisce il criterio decisivo per stabilire la titolarità passiva del rapporto controverso. Il Collegio condivide l’orientamento della Prima Sezione, consolidato con le successive pronunce, secondo cui le “Passività Incluse” devono tutte presentare il requisito della derivanza da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria: tale espressione va riferita non all’attività bancaria in astratto, ma alla concreta attività che la cessionaria è chiamata a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. I rapporti già estinti alla data della cessione non possono dirsi funzionali all’impresa bancaria della cessionaria, sicché i relativi contenziosi rientrano nella categoria del cd. “Contenzioso escluso” e non sono stati trasferiti.
La Corte esclude che le norme codicistiche sulla cessione d’azienda, invocate dalla ricorrente, siano applicabili alla fattispecie, trattandosi di cessione da procedura concorsuale di imprese bancarie disciplinata dal TUB, e precisa che non è necessaria alcuna deroga all’art. 2740 cod. civ.: la banca in l.c.a. risponde dei propri debiti con tutto il patrimonio, mentre la cessionaria è tenuta solo per le passività effettivamente comprese nel contratto di cessione. Quanto al Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, la Corte chiarisce che esso, pur se non valutabile ex art. 1362, secondo comma, cod. civ., integra l’interpretazione del contratto già ricavabile dalle sue clausole, confermando l’esclusione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.
Il Collegio ritiene irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, atteso che la titolarità passiva della cessionaria non discende dall’applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017, la cui legittimità è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale, ma dall’ambito oggettivo del contratto di cessione; analogamente, la richiesta di parere consultivo alla Corte EDU è insussistente, poiché il Protocollo n. 16, pur firmato, non è stato ratificato dall’Italia. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese, essendosi formato l’orientamento interpretativo successivamente al deposito del ricorso, e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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