Cessione ex art. 2 D.L. 99/2017: responsabilità limitata alle passività incluse, non alla mera pendenza del contenzioso (Cass. civ. n. 31667/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda bancaria nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 2017, il contratto di cessione, pur intrecciandosi con il dato normativo, costituisce espressione dell’autonomia negoziale e fissa in via esclusiva il perimetro delle attività e passività trasferite, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, come individuati dal contratto e dai relativi allegati. La mera pendenza di una lite al momento della cessione non è criterio sufficiente per reputare un rapporto incluso nel perimetro, essendo necessario accertare la persistente pendenza del rapporto stesso (non estinto, non in sofferenza) e la sua effettiva inclusione tra le passività trasferite, desumibile anche da accordi integrativi e dalla volontà delle parti. L’interpretazione del contratto di cessione, per la sua natura negoziale e per l’esigenza di uniformità applicativa, è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e deve essere condotta secondo i canoni ermeneutici ordinari (artt. 1362 e ss. c.c.).
Il Fatto
Un correntista e i suoi garanti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una banca, poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La banca in liquidazione aveva ceduto l’azienda a un’altra banca ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 99/2017. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale, dopo la riassunzione nei confronti del commissario liquidatore e della cessionaria, rideterminò il saldo del conto corrente e condannò la cessionaria alla restituzione dell’eccedenza al correntista. La Corte d’appello confermò, ritenendo la cessionaria legittimata passiva per il solo fatto che il contenzioso era pendente al momento dell’apertura della procedura concorsuale. La cessionaria ricorre per cassazione, deducendo che il debito non era stato incluso tra le passività trasferite e che la sua responsabilità era limitata al perimetro contrattuale della cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto sopra riportato. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 13720/2024; Cass. n. 13721/2024) secondo cui il D.L. n. 99/2017 ha devoluto all’autonomia privata l’individuazione delle attività e passività da cedere, pur vietando l’inclusione di specifiche poste (es. rapporti in sofferenza). Il contratto di cessione, pertanto, è l’unico strumento deputato a stabilire la sorte dei rapporti, e il cessionario risponde solo dei debiti ivi espressamente ricompresi. La pendenza di una lite, anche se relativa a un rapporto bancario, non è di per sé sufficiente per il subentro nella posizione processuale e sostanziale.
La Corte ha, quindi, censurato la decisione della Corte d’appello, che aveva fondato la legittimazione passiva della cessionaria esclusivamente sulla pendenza del contenzioso, senza verificare se il rapporto contrattuale sottostante fosse ancora in essere (non estinto) e se fosse incluso tra le passività trasferite, come risultante dal contratto di cessione e dai suoi allegati, nonché dal successivo accordo integrativo. La Corte ha, in particolare, valorizzato il principio secondo cui l’esclusione dalla cessione dei rapporti in sofferenza e l’integrazione operata da un secondo accordo ricognitivo (che escludeva i contenziosi relativi a rapporti estinti) impongono di verificare la persistente pendenza del rapporto, non la mera pendenza della lite.
La Corte ha, infine, statuito che l’interpretazione del contratto di cessione, per la sua speciale natura e per l’esigenza di assicurare uniformità applicativa, è sindacabile in cassazione, alla stregua dei contratti collettivi, e deve essere condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Ha, quindi, cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame, applicando il principio della responsabilità del cessionario limitata alle passività incluse nel perimetro della cessione.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del perimetro contrattuale: l’avvocato del cessionario (banca acquirente) deve verificare, con riferimento al contratto di cessione e ai relativi allegati, se il debito o il rapporto dedotto in giudizio sia espressamente incluso tra le “passività incluse”. La mera circostanza che la controversia riguardi un rapporto bancario e che il contenzioso fosse pendente al momento della cessione non è sufficiente; occorre accertare che il rapporto non si fosse estinto e che non fosse stato escluso, ad esempio, perché in sofferenza.
- Onere della prova sulla passività inclusa: il creditore che agisca contro la banca cessionaria per un debito sorto con la banca ceduta ha l’onere di dimostrare che il rapporto è stato incluso nel perimetro della cessione, producendo il contratto di cessione e i relativi allegati, e dimostrando che il rapporto era ancora in essere alla data del trasferimento. La difesa del cessionario deve eccepire la mancata inclusione, producendo il contratto e gli accordi integrativi che escludono il rapporto.
- Rilevanza degli accordi integrativi: gli accordi successivi al contratto di cessione (es. accordo ricognitivo) possono integrare e chiarire il perimetro della cessione, escludendo o includendo determinati rapporti. L’avvocato del cessionario deve utilizzare tali accordi per dimostrare che il debito non era incluso, mentre il creditore deve contestare l’efficacia di tali accordi se non sono opponibili, tenendo conto che la pubblicazione sul sito della Banca d’Italia rende il contratto efficace nei confronti dei terzi.
Nota della Redazione
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