Interdizione ministeriale a contrarre in caso di sospensione dell’attività d’impresa (TAR Lazio n. 2200 del 05.02.2026)
Il provvedimento ministeriale interdittivo a contrarre ha natura vincolata e meramente ricognitiva: il Ministero deve adottarlo quando il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa abbia prodotto effetti, con efficacia circoscritta al periodo di sospensione. L’estinzione agevolata dell’illecito non elimina le misure accessorie.