Le prescrizioni ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994 sono atti endoprocedimentali non impugnabili autonomamente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20702 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 758/1994 hanno natura di atti di polizia giudiziaria, sono prive di discrezionalità e si qualificano come atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. L’eventuale vizio di tali atti deve essere fatto valere impugnando l’atto finale del procedimento, cui è imputabile la lesione della posizione giuridica. La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., salvo che si tratti di norme di immediata applicazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Patti, aveva rigettato le opposizioni proposte dal lavoratore avverso i verbali con cui l’Ispettorato del lavoro aveva contestato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, intimando il pagamento di sanzioni amministrative. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 24 Cost. e l’omessa valutazione dell’intervenuta definizione dei procedimenti penali instaurati per i medesimi fatti, con conseguente efficacia di giudicato delle relative sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli connessi. In primo luogo ha chiarito che il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può avere ad oggetto direttamente un articolo della Costituzione, salvo che si tratti di norme di immediata applicazione. Il contrasto con i parametri costituzionali, realizzandosi per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere dedotto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18984 del 2017, secondo cui, nell’ambito della riforma del lavoro di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 124/2004, l’attività ispettiva è stata riorganizzata e distinta in vigilanza amministrativa e penale. In tale quadro, le prescrizioni impartite dagli ispettori ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994 costituiscono atti di polizia giudiziaria, privi di discrezionalità e qualificabili come atti endoprocedimentali.
Gli atti endoprocedimentali, collocandosi all’interno di un procedimento senza concluderlo, non incidono autonomamente sulla posizione giuridica del destinatario e, pertanto, non sono autonomamente impugnabili. L’eventuale lesione può essere fatta valere solo impugnando l’atto finale del procedimento, cui è imputabile la lesione stessa. La tesi dell’autonoma impugnabilità dei verbali ispettivi è stata quindi ritenuta manifestamente infondata.
La Corte ha infine rilevato che, nel caso di specie, la tutela giurisdizionale aveva trovato concreta applicazione nella sede penale, che è quella propria trattandosi di reati contravvenzionali non depenalizzati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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