Tenuità del fatto e sicurezza sul lavoro richiedono valutazione del pericolo concreto (Cass. pen. Sez. III n. 23909 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere applicata solo all’esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta e dell’esiguità del pericolo in concreto rispetto al bene giuridico tutelato. La tenuità non può essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dalla cessazione dell’attività. Il giudice deve inoltre considerare espressamente la condotta susseguente al reato: l’omessa valutazione dell’inerzia del contravventore rispetto alle prescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 10 novembre 2025, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante di una società per tre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. Le violazioni riguardavano l’omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, l’omessa formazione generale e specifica e l’omessa nomina del preposto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente contestava l’applicazione generalizzata della causa di non punibilità nel settore prevenzionistico, il mancato coordinamento con il sistema estintivo del d.lgs. n. 758 del 1994 e la sottovalutazione dell’inerzia dell’imputato rispetto alle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una ricognizione della vicenda processuale. Il procedimento traeva origine da un controllo ispettivo del 2023 presso un cantiere edile, ove operavano tre lavoratori. Le irregolarità contestate erano documentali e organizzative: mancata esibizione della documentazione sull’idoneità sanitaria, mancata prova della formazione, assenza di formale individuazione del preposto. Il giudice di merito aveva accertato l’esistenza delle contravvenzioni e la probabilità remota di condanna, valorizzando l’assenza di violazioni sostanziali, la cessazione dell’attività e la non abitualità della condotta.
Il Collegio reputa il ricorso fondato, ma distingue due piani della censura. È condivisibile l’assunto secondo cui il giudice deve misurare il pericolo concreto e non può arrestarsi alla constatazione dell’assenza di ulteriori inosservanze materiali. Le omissioni relative a formazione, idoneità sanitaria e preposto, pur avendo componente documentale, si proiettano sul bene giuridico della sicurezza e implicano un rischio intrinseco che non si esaurisce nell’assenza di infortuni.
È invece giuridicamente discutibile l’idea che l’art. 131-bis cod. pen. sia strutturalmente incompatibile con le contravvenzioni prevenzionistiche in ragione del sistema del d.lgs. n. 758 del 1994. La giurisprudenza richiamata non afferma una preclusione assoluta, ma ragiona in termini di valutazione rigorosa e non automatica. Il motivo è quindi fondato nella parte in cui deduce un difetto di corretta sussunzione nei parametri normativi, non nella pretesa incompatibilità di principio.
La Corte rileva l’insufficienza della motivazione impugnata. Il Tribunale ha sostituito il giudizio sull’esiguità del pericolo con una valutazione di non sistematicità, che non è parametro dell’art. 131-bis cod. pen. Nelle contravvenzioni prevenzionistiche l’offesa si declina come pericolo anche potenziale, e la tenuità richiede una valutazione concreta. Il metodo delle Sezioni Unite esclude che l’offesa tenue sia predicabile in astratto: è la concreta manifestazione del reato, valutata congiuntamente per condotta, pericolo e colpevolezza, a segnare il disvalore. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la mancanza dei tre presidi avesse generato esposizione al rischio per più lavoratori e quale fosse il grado della colpa.
Decisivo è il rilievo sulla condotta successiva. La sentenza di merito dà atto dell’inerzia dell’imputato e del mancato pagamento in misura ridotta, ma non utilizza tali dati come indice contrario nel giudizio di tenuità. Nel sistema delle contravvenzioni prescrizionali la condotta successiva rileva come indice della serietà dell’adempimento, e l’art. 131-bis cod. pen. attribuisce rilievo alla condotta susseguente. La pluralità delle violazioni e la riferibilità a più lavoratori esigono poi una motivazione rafforzata. Il vizio si configura dunque come violazione di legge. La sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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