Transazione con efficacia tombale e inammissibilità dei motivi sulla seconda ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 22581 del 01.07.2026)
La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è operazione riservata al giudice di merito, censurabile in legittimità solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici. È inammissibile il motivo che contrappone una diversa interpretazione. I motivi avverso la seconda ratio decidendi sono inammissibili per carenza di interesse.