Rinuncia alla surroga dell’assicuratore e omessa pronuncia del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 14325 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. la sentenza del giudice di appello che, nell’accogliere la domanda dell’assicurato fondata sulla clausola di rinuncia alla surrogazione ex art. 1916 cod. civ., ignori del tutto le specifiche doglianze dell’appellante concernenti i limiti di operatività, i requisiti di validità e il regime processuale di tale clausola. La presenza di una motivazione sintetica non esime il giudice dallo scrutinare i motivi di gravame che abbiano oggettiva dignità di censure, essendo il loro mancato esame sintomatico della trasgressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., non è più configurabile per la mera insufficienza del ragionamento del giudice, ma solo per la suaapparenza o intrinseca contraddittorietà desumibile dal testo del provvedimento.

Il Fatto

Un incendio divampava da un gruppo di cogenerazione, venduto e installato da un fornitore e oggetto di manutenzione da parte di un’altra società, danneggiando l’immobile e gli impianti di una società termale. La compagnia assicuratrice, dopo aver corrisposto all’assicurata l’indennizzo pattuito, agiva in surrogazione ex art. 1916 cod. civ. contro i presunti responsabili per ottenere il rimborso di quanto versato.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, pronunciando sul gravame proposto dalla sola assicuratrice e nei confronti del solo soggetto rimasto contumace, confermava la decisione. La compagnia ricorreva per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rigetta il primo motivo di ricorso, volto a censurare l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Pur nella sua sinteticità, il ragionamento del giudice di merito risulta intellegibile e logicamente coerente nel correlare l’operatività della clausola di rinuncia alla surrogazione al mancato esercizio da parte dell’assicurato di azioni risarcitorie verso il responsabile. La censura si risolve, pertanto, in una critica alla completezza della motivazione, che non costituisce più vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., richiamando i principi delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

Con i motivi secondo, terzo e quarto, la ricorrente deduceva l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che la clausola di rinuncia alla surroga operasse solo in caso di indennizzo parziale, che tale rinuncia non fosse rilevabile d’ufficio e che la clausola stessa fosse nulla in quanto posta a favore di un terzo in assenza di interesse dello stipulante. La Corte rileva che tali doglianze avevano “oggettiva dignità di motivi di appello” e che, pertanto, avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice di secondo grado.

La sentenza impugnata, al contrario, aveva apoditticamente postulato l’applicabilità della clausola, ignorando completamente i rilievi sollevati dall’appellante. Tale comportamento integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente accoglimento dei motivi e cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Le restanti censure, inerenti alla responsabilità del soggetto manutentore, alla disciplina delle spese e all’interpretazione della clausola, restano assorbite dall’accoglimento dei motivi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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