Improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 6468 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione qualora la parte ricorrente non depositi, nel termine perentorio previsto dalla norma, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso. In tale evenienza, non potendosi superare la prova di resistenza, la produzione è indispensabile per consentire alla Corte il controllo di tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Una compagnia assicuratrice, surrogatasi ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti del proprio assicurato, conveniva in giudizio un ente territoriale per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a un incidente stradale causato dall’impatto con un animale selvatico. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’ente territoriale proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui la società assicuratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare, con rilievo assorbente di ogni altra questione, l’improcedibilità del ricorso per mancata produzione, nel termine perentorio stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione.
L’ente ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva prodotto alcuna documentazione, né cartacea né telematica, della notificazione. La relazione di notificazione, in particolare, non risultava richiamata nemmeno nell’indice dei documenti prodotti in calce al ricorso.
Poiché il provvedimento impugnato risultava pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, la produzione della copia autentica con la relazione di notificazione era necessaria per superare la prova di resistenza e consentire l’accertamento della tempestività del ricorso rispetto al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.. La Corte richiama in proposito il proprio consolidato orientamento.
La produzione non era stata effettuata tempestivamente nemmeno dalla parte controricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’ente ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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