Pluralità di rationes decidendi: l’omessa impugnazione di una rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 7496 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse, divenuta perciò definitiva per mancata censura, rende inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale fondatezza delle censure rivolte alle altre ragioni non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione, atteso il giudicato formatosi sulla ratio non censurata. L’eccezione di confusione ex art. 1253 cod. civ., al pari del pagamento, è un’eccezione in senso lato, il cui rilievo non richiede l’attivazione della parte se non per la mera allegazione della coincidenza di qualità di creditore e debitore in capo al medesimo soggetto.
Il Fatto
La società assicuratrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva escluso la copertura assicurativa per una somma non corrisposta a seguito dell’illecito comportamento del legale mandatario all’incasso, ma aveva confermato l’obbligo di manleva della compagnia. La vicenda traeva origine dal mancato versamento, da parte del professionista, di somme riscosse per conto dei clienti, successivamente deceduti.
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1253 e 1916 cod. civ., sostenendo che le somme non fossero dovute per confusione jure successionis del credito vantato dagli eredi nei confronti del legale con il debito restitutorio del loro dante causa verso il medesimo professionista. Con il secondo motivo, lamentava l’errore della Corte territoriale nell’avere dichiarato inammissibile tale censura, ritenendola proposta per la prima volta in appello. Gli eredi resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, avente carattere potenzialmente dirimente, riconoscendone la correttezza in diritto. È stato infatti precisato che la confusione, quale causa estintiva dell’obbligazione per coincidenza delle qualità di creditore e debitore in un’unica persona, integra un’eccezione in senso lato, il cui rilievo non necessita dell’attivazione della parte, se non con riferimento alla mera allegazione della detta coincidenza e del momento in cui questa si verifica.
Tale riconoscimento non ha tuttavia condotto all’accoglimento del ricorso. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una ratio articolata e complessa: da un lato, l’inammissibilità della doglianza per novità; dall’altro, l’assunto dell’insussistenza dell’effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 1189 cod. civ., del pagamento effettuato dal legale, versato in mala fede.
Con riferimento a quest’ultimo punto, la stessa difesa della ricorrente aveva esplicitamente ammesso, alla pagina del ricorso, di non ritenere impugnabile dinanzi al giudice di legittimità la statuizione che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1189 cod. civ., in quanto “opinabile ma non illogica o contraddittoria”. Tale ammissione ha comportato la sostanziale rinuncia all’impugnazione su quel punto decisivo.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26/02/2024 n. 5102; Cass. 6/07/2020 n. 13880), la Corte ha affermato che, quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, la mancata censura di una di esse ne determina la definitività, rendendo inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale fondatezza delle doglianze relative alle altre ragioni non potrebbe comunque condurre alla cassazione, stante il giudicato formatosi sulla ratio non impugnata.
Nella specie, l’omessa impugnazione dell’affermazione relativa all’insussistenza dell’effetto liberatorio ex art. 1189 cod. civ. ha reso inoperante il presupposto stesso della predicata confusione, ossia l’insorgenza del credito restitutorio in capo al legale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
- Art. 1253 c.c. – Effetti della confusione
- Art. 1916 c.c. – Diritto di surrogazione dell'assicuratore