Contrabbando tabacchi sotto 15 kg: depenalizzazione e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 13000 del 03.04.2025)
La depenalizzazione del contrabbando di tabacchi lavorati fino a 15 chilogrammi convenzionali, operata dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, impone l’annullamento senza rinvio della condanna ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen., con trasmissione degli atti all’amministrazione competente.