Contrabbando di tabacchi fino a 15 kg depenalizzato anche per il recidivo (Cass. pen. Sez. III n. 9997 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrabbando di tabacco lavorato estero relativo a quantitativi fino a 15 chilogrammi convenzionali, non accompagnato dalle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. n. 141/2024, costituisce illecito amministrativo e non reato. La depenalizzazione opera anche nei confronti di chi sia già stato condannato in via definitiva per un altro delitto di contrabbando o sia recidivo. L’art. 89 d.lgs. n. 141/2024, nel prevedere la recidiva nel contrabbando, presuppone un delitto punito con la sola multa e non si estende ai fatti puniti con sanzione amministrativa. Ne consegue l’abolitio criminis per i fatti commessi fino al 4 ottobre 2024 e, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 49.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 291-bis, comma 2, e 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973, contestandogli la detenzione per la vendita di 9.800 grammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, con confisca e distruzione del prodotto in sequestro. La qualificazione teneva conto della condizione di recidivo nel medesimo delitto.

La Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, dolendosi della carenza di motivazione, dell’esclusione della particolare tenuità del fatto e della determinazione della pena sulla sola base della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha introdotto le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973, prevedendo espressamente che i riferimenti alle disposizioni abrogate si intendano rivolti alle corrispondenti norme del nuovo assetto.

Il punto decisivo è la sostituzione dell’art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 con l’art. 84 d.lgs. n. 141/2024. Quest’ultimo configura come reato la condotta relativa a quantitativi superiori a 15 chilogrammi convenzionali, mentre al comma 2 prevede una sanzione amministrativa per i quantitativi fino a 15 chilogrammi, quando non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 85. Nella specie la detenzione contestata riguarda 9.800 grammi e non ricorre alcuna aggravante: la condotta ha perso rilievo penale.

La Corte affronta poi l’argomento della recidiva. Nel precedente regime, la giurisprudenza di legittimità — Sez. 3 n. 32868 del 06.07.2022, Fanuli; Sez. 3 n. 4000 del 05.11.2020, Liccardo; Sez. 4 n. 42285 del 10.05.2017, Diop — riteneva la recidiva del contrabbando una fattispecie autonoma di reato, sottratta alla depenalizzazione perché punita anche con pena detentiva.

Il nuovo art. 89 d.lgs. n. 141/2024 presuppone però, per la sua integrazione, che il soggetto commetta un altro delitto di contrabbando per il quale la legge preveda la sola multa. Chi tiene la condotta prevista dall’art. 84, comma 2, non è punito con la multa ma con una sanzione amministrativa: la fattispecie penale non si perfeziona, anche se l’autore sia già stato condannato in via definitiva o sia recidivo. I principi di cui agli artt. 1, comma 2, e 5 d.lgs. n. 8 del 2016, che nel regime previgente attribuivano rilievo penale alle ipotesi aggravate, non sono più estensibili in mancanza di espressa previsione.

Da qui la conclusione: i fatti di contrabbando di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi, in assenza delle aggravanti dell’art. 85, sono depenalizzati anche se commessi da soggetto già condannato per contrabbando, con abolitio criminis per i fatti anteriori al 4 ottobre 2024. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen., la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Caserta per le valutazioni amministrative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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