Il patteggiamento esclude l’applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 2 n. 6159 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è inammissibile quando deduca il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., salvo che dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. L’art. 545-bis cod. proc. pen., che disciplina la sostituzione della pena detentiva nel giudizio ordinario, non si applica al patteggiamento né al concordato in appello, potendo la sostituzione avvenire solo se sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Nola che, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., aveva applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 84 e 85 d.lgs. n. 141/2024 e art. 648 cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro. Con il ricorso venivano dedotti il vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e la violazione di legge per la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi estranei al novero di quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, richiamato in motivazione, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo la ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere sindacata in sede di legittimità solo qualora dal testo della decisione emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.
Nel caso di specie, tale evenienza non ricorreva, con conseguente preclusione del controllo sul vizio di motivazione. La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e modificato dal d.lgs. n. 31/2024, non si applica al patteggiamento né al concordato in appello. La norma, per ragioni di ordine testuale e sistematico, riguarda esclusivamente il giudizio ordinario: solo in tale sede il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall’art. 53 legge n. 689/1981, mentre nel patteggiamento la sostituzione può avvenire soltanto se forma oggetto dell’accordo tra le parti.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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