Contrabbando tabacchi sotto 15 kg: depenalizzazione e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 13000 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. n. 141/2024, non integra più reato ed è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024. Alla depenalizzazione segue, in sede di legittimità, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in applicazione dell’art. 2, comma 2, cod. pen., con trasmissione degli atti all’amministrazione competente per l’eventuale illecito amministrativo.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12.06.2024, riqualificato il reato ai sensi dell’art. 296, comma 2, TULD, confermava la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Palermo per detenzione e introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati di contrabbando, con pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 60.000 di multa.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare un profilo di diritto sopravvenuto, destinato ad assorbire ogni altra censura. Nelle more della trattazione del ricorso è entrato in vigore il d.lgs. n. 141/2024, che all’art. 84 ha ridisciplinato il contrabbando di tabacchi lavorati, articolando la risposta sanzionatoria in ragione del quantitativo di prodotto.

Il nuovo assetto normativo prevede la reclusione da due a cinque anni per chi introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali. Per i quantitativi fino a 15 chilogrammi, e in assenza delle aggravanti di cui all’art. 85, il comma 2 dell’art. 84 commina una sanzione amministrativa pecuniaria. Il comma 3 gradua ulteriormente la sanzione per i quantitativi minimi.

La Corte accerta che nel caso concreto i fatti contestati riguardano introduzione e detenzione di tabacchi lavorati per un quantitativo inferiore a 15 chilogrammi e che non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti richiamate. Ne deriva che la condotta non ha più rilievo penale e integra un mero illecito amministrativo.

Tale conclusione impone l’applicazione dell’art. 2, comma 2, cod. pen., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo per la definizione del profilo amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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