Borse di studio escluse dal requisito del lavoro flessibile per la stabilizzazione (C.G.A.R.S. n. 503 del 20.07.2026)
Le borse di studio non instaurano un rapporto di lavoro subordinato e non integrano il requisito del contratto di lavoro flessibile richiesto dall’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75/2017 per l’accesso alle procedure di stabilizzazione.