Borsa di studio non integra il requisito per la stabilizzazione (C.G.A.R.S. n. 502 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La borsa di studio non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione che la eroga e non può, pertanto, integrare il requisito del triennio di contratto di lavoro flessibile richiesto dall’art. 20, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 75 del 2017 per l’accesso alle procedure di stabilizzazione. Le norme che disciplinano le procedure concorsuali riservate hanno carattere eccezionale e vanno interpretate in senso strettamente letterale: nella pubblica amministrazione non esistono rapporti di lavoro, con l’amministrazione come parte datoriale, che non siano di tipo subordinato. Il requisito del contratto di lavoro flessibile presuppone un vincolo contrattuale di subordinazione che la borsa di studio, per sua natura, non configura.
Il Fatto
Il Commissario straordinario di un’azienda sanitaria provinciale aveva approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi a una procedura di stabilizzazione bandita ai sensi dell’art. 20 d. lgs. n. 75 del 2017 per la copertura di quindici posti di dirigente psicologo. La ricorrente era stata esclusa perché priva del requisito dei tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, maturati negli ultimi otto anni presso la stessa amministrazione.
La candidata sosteneva di possedere il requisito in virtù di un rapporto di servizio originato dall’assegnazione di una borsa di studio da parte della stessa azienda, riconducibile, a suo avviso, alla categoria dei rapporti di lavoro flessibile. Il TAR Sicilia, Sez. IV, con sentenza n. 792 del 2024, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’attività di borsista non potesse configurarsi come prestazione lavorativa. Avverso tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha esaminato l’unico motivo d’appello, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75 del 2017, e lo ha ritenuto infondato. La norma richiede che il soggetto sia titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto anni.
La Corte ha osservato che il dato normativo presuppone innanzitutto un contratto di lavoro di tipo subordinato, teso a soddisfare un’esigenza permanente dell’amministrazione. Nella pubblica amministrazione non esistono rapporti di lavoro, con l’amministrazione come parte datoriale, che non siano rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale.
La Corte ha poi sottolineato che le procedure di stabilizzazione costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto al concorso ordinario, in quanto riservano l’accesso a una platea ristretta di soggetti in possesso di determinati requisiti. Da ciò deriva il carattere eccezionale delle relative disposizioni primarie e, quindi, la loro interpretazione stretta.
Quanto alla borsa di studio, essa normalmente non instaura alcun rapporto di lavoro, tantomeno di pubblico impiego: al di là del carattere flessibile del rapporto, manca in radice il contratto di lavoro. La borsa non si connota degli elementi di subordinazione propri del rapporto di lavoro e non è contemplata né nell’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001, norma che esprime un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost., né nei contratti collettivi nazionali di comparto.
Infine, i Consiglieri hanno escluso che gli elementi di fatto allegati dall’appellante potessero assumere rilievo. Anche ipotizzando l’esistenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, questo non risulta essere stato preventivamente accertato nelle sedi competenti e non può quindi fondare la decisione. L’appello è stato rigettato e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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