Borsa di studio non integra il requisito per la stabilizzazione (C.G.A.R.S. n. 505 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure concorsuali riservate di stabilizzazione previste dall’art. 20 d. lgs. n. 75 del 2017 costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto al pubblico concorso, riservato a una platea ristretta di soggetti in possesso di determinati requisiti. Le relative disposizioni primarie hanno carattere eccezionale e sono quindi di stretta interpretazione. Il requisito della titolarità di un contratto di lavoro flessibile presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale. La borsa di studio, per sua natura, non instaura un rapporto di lavoro, non si connota di elementi di subordinazione e non è contemplata dall’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001: essa non integra pertanto il requisito del triennio di lavoro flessibile. Le allegazioni fattuali volte a dimostrare in concreto l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego non possono essere esaminate se tale rapporto non è stato previamente accertato nelle sedi competenti.

Il Fatto

La vicenda riguarda la deliberazione n. 1330 del 18 luglio 2023 con cui il Commissario straordinario di un’azienda sanitaria provinciale aveva approvato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di stabilizzazione indetta, ai sensi dell’art. 20 d. lgs. n. 75 del 2017, per la copertura di quindici posti di dirigente psicologo. La ricorrente era stata esclusa perché priva del requisito dei tre anni di attività flessibile, anche non continuativa, maturati negli ultimi otto anni presso l’amministrazione procedente.

La ricorrente sosteneva di possedere il requisito in virtù di un rapporto di servizio originato dall’assegnazione di una borsa di studio da parte della stessa azienda, riconducibile, a suo avviso, alla categoria dei rapporti di lavoro flessibile. Il TAR aveva rigettato il ricorso, e la ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75 del 2017 e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di giustizia amministrativa affronta la questione centrale: se la borsa di studio possa integrare il requisito del triennio di lavoro flessibile richiesto per l’accesso alla procedura riservata. La risposta è negativa.

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 20 d. lgs. n. 75 del 2017, che richiede la titolarità di un «contratto di lavoro» di natura «flessibile». Nella pubblica amministrazione, osserva il Collegio, non esistono rapporti di lavoro, con l’amministrazione come parte datoriale, che non siano rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale. Un siffatto rapporto contrattuale di subordinazione è del tutto assente nel caso della borsa di studio.

Il ragionamento si fonda sulla natura delle procedure di stabilizzazione, che costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto al concorso pubblico ordinario. Esse introducono un percorso riservato a una platea ristretta di soggetti, in possesso di determinati requisiti e di una determinata esperienza lavorativa in ambito pubblico. Da qui la conseguenza che le relative disposizioni primarie hanno carattere eccezionale e vanno interpretate in senso stretto.

La Corte rileva che la borsa di studio normalmente non instaura un rapporto di lavoro, tantomeno di pubblico impiego: a prescindere dal perimetro del carattere flessibile del rapporto, manca in radice il contratto di lavoro. Essa non si connota di elementi di subordinazione e non è contemplata né dall’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001, espressivo di un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost., né dai contratti collettivi di comparto, che pure disciplinano le forme di lavoro subordinato flessibile e i contratti di somministrazione.

Il Collegio esclude, infine, che possano assumere rilievo gli elementi in fatto allegati dall’appellante, i quali, valutati nel loro complesso, potrebbero in astratto condurre a ritenere sussistente sul piano fattuale un rapporto di pubblico impiego. Anche a voler aderire alla prospettazione circa l’esistenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, rilevante quale requisito di partecipazione, tale rapporto non risulta essere stato previamente accertato nelle sedi competenti e non può quindi essere posto a fondamento della decisione. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *